Fonte Ecocamere

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con la risposta n. 174946 del 31/10/2023 all’interpello proposto dalla Provincia di Novara, ha fornito indicazioni in merito alla cessazione di qualifica di rifiuti dei materiali derivanti dal trattamento di terreni contaminati, che presentano valori conformi alle Concetrazioni Soglia di Rischio (CSR) o ai valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione(CSC).

Nello specifico, la provincia piemontese chiedeva:
1)Nell’ambito di interventi di bonifica di siti contaminati, i materiali originati dal trattamento effettuato mediante impianto mobile di “soil washing”, possono cessare la qualifica di rifiuti qualora rispettino le CSR stabilite dal progetto di bonifica approvato;
2)Possono cessare la qualifica di rifiuti i materiali derivanti dal trattamento di rifiuti, ad esempio con codice EER 17 05 04, sottoposti a lavorazioni quali cernita/selezione, riduzione volumetrica, vagliatura, oppure “soil washing”, biorisanamento, desorbimento termico, ecc. che, oltre alle caratteristiche previste dalle norme UNI e dal test di cessione previsti dal D.M. 152/2022, abbiano valori di contaminazione conformi alla colonna A) o alla colonna B) della tabella 1 all’allegato V Alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 in base alla destinazione d’uso del sito dove i materiali verranno impiegati.

In merito al primo quesito, il MASE ha espresso le seguenti considerazioni:“.. non appare possibile attribuire la qualifica di “end of waste” a tali materiali in quanto la loro eventuale qualifica come rifiuto non rileva finché sono gestiti all’interno del progetto di bonifica. Infatti la loro ricollocazione nel sito in bonifica, così come il trattamento, deve essere prevista espressamente dal Progetto di Bonifica la cui approvazione costituisce l’autorizzazione al trattamento E all’utilizzo in loco.(…). In ultima analisi si ritiene che i due procedimenti, di bonifica e per la cessazione della qualifica di rifiuto, vadano tenuti distinti nel senso che l’applicazione dell’uno esclude il ricorso all’altro per il medesimo oggetto.”

Per quanto concerne, invece, il secondo quesito, il MASE ha chiarito che, qualora i materiali non rientrino nel DM 152/2022 relativo alla cessazione della qualifica dei rifiuti da costruzione e demolizione, si intenda attribuire al terreno da risanare la qualifica di rifiuto, al fine dell’applicazione della cessazione della qualifica di rifiuto del materiale che esita dal trattamento ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 3, questo deve essere indicato nelle autorizzazioni “caso per caso” come indicato nelle Linee Guida SNPA 41/2022. Quando questo ricorre, i materiali derivanti dal trattamento di terreni contaminati possono cessare la qualifica di rifiuti (End of Waste) se conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione previste per i siti con destinazione residenziale/verde pubblico (colonna A della tabella 1, Allegato V, Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006). Diversamente, non è possibile considerare come materia prima “una sostanza la cui commercializzazione sia subordinata alla verifica della destinazione d’uso del sito in cui dove essere utilizzata.”

Inoltre, il MASE ricorda che “…è possibile qualificare le terre come sottoprodotti se, oltre a soddisfare tutti i requisiti previsti dall’art. 184-bis, le attività dalle quali sono generate le terre e rocce da scavo rientrano fra quelle definite come “opere” ai sensi del D.P.R. n. 120/2017 tra le quali però non sono ricompresi gli interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente ed operativa.”