Fonte Ecocamere

L’ Autorità Garante della Concorrenza ed il Mercato (AGCM), nel parere AS1912 del 7 settembre 2023, ha confermato l’interpretazione dell’articolo 238, comma 10, del D.lgs. n. 152/2006 e quindi l’applicabilità della riduzione della quota variabile della TARI, prevista dall’articolo 1, comma 649, della legge n. 147/2013, per le utenze non domestiche (UND) che permangono nel servizio pubblico e decidono di avviare parte dei propri rifiuti urbani al riciclo.
(*L’Autorità si era già espressa in materia di fuoriuscita dal servizio pubblico delle UND nel parere AS1858 del 5 agosto 2022, emesso nei confronti del Comune di Castelvetrano e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani)

Censurata quindi l’interpretazione di una società di gestione di rifiuti e del relativo Consorzio di Bacino, che ha previsto la totale esenzione dalla quota variabile della TARI per le utenze non domestiche (UND), solo quando tale scelta sia effettuata per almeno due anni e per la totalità dei rifiuti differenziati prodotti.

II Garante aggiunge principi rilevanti:

  • Seppure vada privilegiato il riciclo , in un mercato in concorrenza, dovrebbero essere incentivate tutte le operazioni rientranti nella più ampia categoria del recupero formulando, ad esempio, adeguati incentivi alle stesse UND, ad esempio in forma di minore o maggiore detassazione a seconda della forma di recupero prescelta, a prescindere dalla quantità di rifiuti conferiti agli operatori privati;
  • Al fine di non ostacolare la fuoriuscita delle UND dal servizio pubblico, le informazioni che le UND sono tenute a rendere note al gestore pubblico, concorrente degli operatori privati nelle attività di trattamento dei rifiuti differenziati urbani prodotti dalle UND stesse, dovrebbero limitarsi a quanto strettamente indispensabile.