Fonti
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
MISE Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica
https://www.ets.minambiente.it/NovitaEUETS#cbam

Con il Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 16 maggio 2023, è stata introdotta una nuova entrata fiscale destinata al bilancio dell’Unione europea basata sul così detto “meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere” denominato CBAM (“Carbon Border Adjustment Mechanism”). Tale Regolamento rappresenta un elemento essenziale del Green Deal europeo, in cui si colloca l’insieme di proposte “Fit for 55” che mirano a ridurre, entro il 2030, le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Il nuovo tributo ambientale è finalizzato a garantire che gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas serra in ambito Ue non siano contrastati da un contestuale aumento delle emissioni al di fuori dei suoi confini per le merci prodotte nei Paesi extra UE che vengono importate nell’Unione europea.
Il meccanismo CBAM comporta l’applicazione di un prezzo per le emissioni incorporate nei prodotti di alcune tipologie di industrie, paragonabile a quello sostenuto dai produttori unionali nell’ambito del vigente sistema di scambio delle quote di emissione (EU ETS).

Si tratta, quindi, di una misura economica identificata per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dell’industria ed agisce in particolare per evitare che le importazioni di prodotti a maggior intensità di carbonio da paesi extra UE vanifichino gli sforzi di riduzione all’interno dell’UE, ottenuti dall’EU ETS. L’applicazione del meccanismo permetterà quindi di compensare gli oneri sopportati dai produttori europei derivanti dall’applicazione del sistema EU ETS, applicandoli alle importazioni di determinati prodotti, mantenendo il rispetto delle norme dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e gli obblighi internazionali dell’UE in materia.

Il meccanismo sarà effettivo al momento dell’entrata delle merci alle dogane degli Stati membri, attraverso un sistema di acquisto e restituzione da parte dell’importatore (c.d.dichiarante autorizzato CBAM) di appositi certificati CBAM corrispondenti alle emissioni incorporate nei prodotti importati.

Dal punto di vista operativo il Regolamento prevede due fasi d’implementazione:

  • la fase “transitoria”, che ha inizio con la data di entrata in vigore del Regolamento (1° ottobre 2023) e terminerà il 31 dicembre 2025. In tale periodo transitorio il tributo non sarà applicato alle merci importate, ma saranno solo acquisite informazioni sulle quantità dei prodotti in entrata soggetti al CBAM, compresa la valutazione delle emissioni incorporate. In tale fase inizierà l’attività di autorizzazione dei soggetti obbligati da parte delle autorità competenti nazionali (in Italia ha sede presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica);
  • la fase “definitiva”, dal 1° gennaio 2026, quando il meccanismo entrerà in funzione in maniera definitiva. In base a quanto previsto dal Regolamento, la prima dichiarazione CBAM, relativa alle merci importate nell’anno civile 2026, dovrebbe essere presentata entro il 31 maggio 2027.

Nel periodo iniziale tali previsioni si applicheranno ad un numero ristretto di merci la cui produzione è caratterizzata da un’alta intensità di carbonio: cemento, prodotti siderurgici, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno, con la prospettiva di un futuro allargamento a tutte le merci.

Durante la prima fase transitoria, gli operatori individuati nell’articolo 2 del Regolamento di Esecuzione, Reg. (UE) 2023/1773 (l’importatore o il rappresentante indiretto), saranno tenuti a raccogliere i dati su base trimestrale e a trasmetterli alla Commissione: il primo rapporto, con dati riferiti al quarto trimestre 2023, dovrà essere inviato entro la fine del mese di gennaio 2024.

Successivamente, cioè dal 1° gennaio 2026, tali soggetti dovranno, una volta autorizzati, dichiarare ogni anno la quantità di merci soggette a CBAM importate nell’anno civile precedente e i dati delle emissioni di anidride carbonica incorporate. Quindi, dovranno restituire un numero di certificati CBAM corrispondente a quanto dichiarato, il cui prezzo sarà calcolato in base al prezzo medio delle quote EU ETS espresso in €/tonnellata.

Solo a partire dal 1° gennaio 2034 il meccanismo verrà applicato sul 100% delle emissioni incorporate nelle merci coinvolte in entrata nell’EU, e le assegnazioni gratuite agli operatori ETS corrispondenti alle merci CBAM prodotte in EU saranno azzerate.

Il su richiamato Regolamento n. 1773/2023 definisce gli obblighi di comunicazione da inviare nel periodo transitorio che va dal 1 ottobre 2023, con la prima relazione da presentare entro il 31 gennaio 2024, al 31 dicembre 2025, con la relazione da presentare entro il 31 gennaio 2026. Inoltre riporta le modalità ed i contenuti della relazione trimestrale (allegato I); l’importatore può recuperare le informazioni per la reazione trimestrale inviando al proprio fornitore una richiesta secondo i contenuti dell’allegato IV al suddetto Regolamento n. 1773/2023. I dati da riportare nella relazione trimestrale sono:

  • quantità totale di energia elettrica, espressa in MWh, per ciascun tipo di merce importata (si tratta della quantità di energia elettrica che ciascun impianto di produzione utilizza nel paese di origine per la produzione della merce importata);
  • totale delle emissioni incorporate effettive, espresse in tonnellate di emissioni di CO2 e in MWh per l’energia elettrica, calcolate secondo i metodi dell’allegato IV al Regolamento (UE) n. 956/2023;
  • totale emissioni indirette, espresse secondo l’atto di esecuzione di cui all’art. 35, par. 7 del Regolamento (UE) 956/2023;
  • prezzo del carbonio (tenuto conto di eventuali riduzioni o altre forme di compensazione) dovuto in un paese di origine per le emissioni incorporate nelle merci importate.

Si segnalano, infine, i contenuti pubblicati nel sito internet della Commissione Europea – TAXUD. In particolare:

  • il testo del Regolamento di esecuzione adottato dalla Commissione il 17 agosto 2023, (UE) 2023/1773, con cui sono stati dettagliati gli obblighi di comunicazione e le informazioni richieste, nonché la metodologia provvisoria per il calcolo delle emissioni incorporate nei beni soggetti a CBAM;
  • i due documenti tecnici da utilizzare durante il periodo transitorio (Guidance document on CBAM implementation for importers of goods into the EU, Guidance document on CBAM implementation for installation operators outside the EU);
  • la prima versione del template per la rendicontazione prevista nel periodo transitorio.

Di seguito i link utili per la consultazione:
Taxation and Customs Union – CBAM

Si fa riserva di successivi approfondimenti anche in occasione di un webinar dedicato; seguirà specifica circolare con programma e modalità di partecipazione.

Allegato Regolamento 2023/1773