Fonte: Il sole 24 ore

Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono stati pubblicati due regolamenti delegati che modificano il regolamento CLP.
Con il regolamento delegato (UE) 2023/1434 il CLP è stato modificato ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico: sono state aggiunte le seguenti note alla parte 1 dell’allegato VI al CLP
• alla sezione 1.1.3.1, è aggiunta la seguente nota X:
“Nota X:
La classificazione delle classi di pericolo di cui alla presente voce si basa unicamente sulle proprietà pericolose della parte della sostanza comune a tutte le sostanze della voce. Le proprietà pericolose di qualsiasi sostanza della presente voce dipendono inoltre dalle proprietà della parte della sostanza che non è comune a tutte le sostanze del gruppo.
Queste ultime devono essere valutate per accertare se per la o le classi di pericolo della voce possano applicarsi classificazioni più rigorose (ossia una categoria superiore) o la stessa classificazione con un ambito di applicazione più ampio (ulteriore differenziazione, organi bersaglio e/o indicazioni di pericolo).”;
• alla sezione 1.1.3.2, sono aggiunte le note 11 e 12 seguenti:
“Nota 11:
La classificazione delle miscele come sostanze tossiche per la riproduzione è necessaria se la somma delle concentrazioni dei singoli composti di boro classificati come tossici per la riproduzione nella miscela immessa sul mercato è ≥ 0,3 %.
Nota 12:
La classificazione delle miscele come sostanze tossiche per la riproduzione è necessaria se la somma delle concentrazioni delle singole sostanze di cui alla presente voce nella miscela immessa sul mercato è pari o superiore al limite di concentrazione generico applicabile per la categoria assegnata o a un limite di concentrazione specifico indicato nella presente voce.”.

Con il regolamento delegato (UE) 2023/1435 sono state modificate le voci di classificazione armonizzata delle seguenti sostanze chimiche:
• acido 2-etilesanoico e suoi sali;
• acido borico;
• triossido di diboro;
• eptaossido di tetraboro e disodio, idrato;
• tetraborato di disodio, anidro;
• acido ortoborico, sale sodico;
• tetraborato di disodio decaidrato
• tetraborato di disodio pentaidrato.

In sintesi, alle voci armonizzate sono state aggiunte le note introdotte il regolamento (UE) 2023/1434 precedentemente esaminato.
Si precisa che solo per l’acido 2-etilesanoico e suoi sali è stata aggiornata anche la classificazione armonizzata, passando da reprotossico di categoria 2 a categoria 1B avente indicazione di pericolo H360D.