Si ricorda che, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 2 settembre 2021, il 4 ottobre 2023 scade il termine entro il quale gli addetti al servizio antincendio devono effettuare il corso di aggiornamento nel caso in cui abbiano svolto il corso di formazione antincendio o l’ultimo aggiornamento prima del 4 ottobre 2017.

 

Il corso di aggiornamento ha durata di:
2 ore (solo la parte pratica), se l’azienda è classificata con il livello di rischio 1;
5 ore (compresa la verifica di apprendimento), se l’azienda è classificata con il livello di rischio 2;
8 ore (compresa la verifica di apprendimento), se l’azienda è classificata con il livello di rischio 3.

La formazione degli addetti al servizio antincendio deve essere ripetuta con cadenza quinquennale a partire dalla data di svolgimento del corso di formazione o dell’effettuazione dell’ultimo corso di aggiornamento.

Il datore di lavoro effettua la valutazione del rischio incendio, obbligatoria quale parte integrante del Documento Valutazione Rischi DVR ex D.Lgs. 81/08, tenendo conto in particolare dei criteri esposti nel D.M. 03.09.21. Le attività lavorative vengono classificate, in funzione del rischio di incendio ivi presente, nelle tre differenti categorie su richiamate: livello 1, livello 2 o livello 3. L’aggiornamento della formazione degli incaricati aziendali, il cui numero viene determinato sempre nell’ambito della valutazione dei rischi, è legata a detta classificazione dell’attività.

Per quanto riguarda la classificazione del livello di rischio delle attività, rientrano nel livello 3:

  • gli stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” rientranti nella normativa sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;
  • le fabbriche e depositi di esplosivi;
  • le centrali termoelettriche;
  • gli impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  • gli impianti e laboratori nucleari;
  • i depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
  • le attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
  • le aerostazioni, le stazioni ferroviarie, le stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; le metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
  • gli interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
  • gli alberghi con oltre 200 posti letto;
  • le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
  • le scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
  • gli uffici con oltre 1.000 persone presenti;
  • i cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, la manutenzione e la riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
  • i cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
  • gli stabilimenti e gli impianti ove si effettua lo stoccaggio dei rifiuti, nonché le operazioni di trattamento dei rifiuti, ad esclusione dei rifiuti inerti.

Appartengono invece al livello 2:

  • i luoghi di lavoro soggetti alla prevenzione incendi (di cui all’allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151), con esclusione delle attività di livello 3;
  • i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, con esclusione di quelli svolti interamente all’aperto.

Sono infine classificate a rischio incendio di livello 1, tutte le attività non ricomprese nei livelli 2 e 3 e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

APISERVIZI Srl Società di servizi di APINDUSTRIA CONFIMI VERONA organizza corsi aziendali e interaziendali sulla materia
Link catalogo
Per informazioni Antonella Ricciardo Calderaro, tel. 045 8102001 – a.ricciardo@apiverona.net