Informativa:
Dal 24 agosto 2023 gli utilizzatori professionali e industriali di prodotti contenenti diisocianati in concentrazione superiore allo 0.1% dovranno seguire appositi corsi di formazione e possedere un attestato di formazione atto a garantire l’utilizzo sicuro del prodotto.

Contestualizzazione:
Come noto, il Regolamento 2020/1149 che contiene la modifica dell’allegato XVII del Regolamento Ce 1907/2006 riguardante la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), prevede che l’utilizzo di diisocianati in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, con concentrazione di diisocianati maggiori di 0,1 % in peso (considerati singolarmente e in una combinazione), sia soggetto a determinati obblighi.

I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare resine bicomponenti, adesivi, colle poliuretaniche, sigillanti, rivestimenti, schiume poliuretaniche (ma in molte la percentuale sta sotto lo 0,1%), catalizzatori di molte vernici bicomponenti (non solo per le poliuretaniche ma a volte anche per le vernici all’acqua), vernici e pitture: l’ambito applicativo può spaziare dalle carrozzerie, a molte lavorazioni dell’edilizia, alla produzione di mobili (in particolare di imbottiti) o di componentistica per l’automotive.

Specifiche:
La Restrizione n. 74 dell’allegato XVII del Regolamento REACH stabilisce nello specifico che:

Dal 24 febbraio 2022 è vietato immettere sul mercato i diisocianati, in quanto tali, come costituenti altre sostanze o miscele per usi industriali o professionali, a meno che:
• la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1% in peso, oppure
• il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».

L’etichetta dei prodotti coinvolti deve dunque risultare già conforme al nuovo requisito, su tutti i livelli di distribuzione; stante il tempo di adeguamento già deciso dal momento dell’introduzione della restrizione, non sono previste deroghe nemmeno relativamente alle cosiddette “scorte di magazzino”.

Dal 24 agosto 2023 è vietato utilizzare i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o miscele per usi industriali e professionali, a meno che:
• la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1% in peso, o
• il datore di lavoro, o il lavoratore autonomo, garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Pertanto, oltre ai suddetti obblighi per i produttori e i distributori di sostanze contenenti diisocianati, segue quello per gli utilizzatori che consiste in una specifica formazione a scadenza quinquennale, da completare con esito positivo entro il 24 agosto 2023 e che prevede 3 livelli di formazione (generale, intermedio, avanzato) col seguente schema:
a) formazione generale, anche on line, riguardante:
– chimica dei diisocianati;
– pericoli di tossicità (compresa tossicità acuta);
– esposizione ai diisocianati;
– valori limite di esposizione professionale;
– modalità di sviluppo della sensibilizzazione;
– odore come segnale di pericolo;
– importanza della volatilità per il rischio;
– viscosità, temperatura e peso molecolare dei diisocianati;
– igiene personale;
– attrezzature di protezione individuale necessarie, comprese le istruzioni pratiche per il loro uso corretto e le loro limitazioni;
– rischio di esposizione per contatto cutaneo e per inalazione;
– rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
– sistema di protezione della pelle e delle vie respiratorie;
– ventilazione;
– pulizia, fuoriuscite, manutenzione;
– smaltimento di imballaggi vuoti;
– protezione degli astanti;
– individuazione delle fasi critiche di manipolazione;
– sistemi di codici nazionali specifici (se pertinente);
– sicurezza basata sui comportamenti (behaviour-based);
b) formazione di livello intermedio, anche on line, riguardante:
– ulteriori aspetti basati sui comportamenti (behaviour-based);
– manutenzione;
– gestione dei cambiamenti;
– valutazione delle istruzioni di sicurezza esistenti;
– rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
c) formazione avanzata, anche on line, riguardante:
– eventuali certificazioni ulteriori necessarie per gli usi specifici previsti;
– applicazione a spruzzo al di fuori dell’apposita cabina;
– manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);
Da valutare in seguito a cura del datore di lavoro se la formazione dovrà essere integrata con addestramento “on the job” direttamente in cantiere o sul luogo di lavoro.

Soggetti ai nuovi obblighi di qualificazione professionale risultano tutti gli “utilizzatori industriali e professionali” dei prodotti inclusi, ovvero non solo i lavoratori dipendenti ma anche i lavoratori autonomi (es. artigiani), e coloro che pur non direttamente addetti alle lavorazioni con diisocianati sono incaricati della supervisione di tali attività.

Ne consegue che gli utilizzatori devono ricevere dai fornitori:
1. le schede di sicurezza aggiornate, se non già in possesso, pretendendo che sulle stesse sia segnata non solo la presenza (o assenza) di diisocianati ma anche, se presenti, la loro percentuale e se nei prodotti usati la percentuale è sotto lo 0,1%, NON si è interessati;
2. gli strumenti necessari per una corretta formazione dell’acquirente.

In relazione al punto 2 e agli strumenti per una corretta formazione degli utilizzatori si fa presente che associazioni di categoria dei produttori di isocianati, ISOPA e ALIPA, hanno sviluppato corsi di formazione specifici raggiungibili al sito: https://www.safeusediisocyanates.eu/

Si chiarisce inoltre che il Regolamento:
• definisce gli “utilizzatori industriali e professionali” come i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, o sono incaricati della supervisione di tali compiti;
• prevede che la formazione richiesta comprenda istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo del lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale. Tale formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale e prevede, per tutti i tipi di formazione, la certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo.

Allo scopo di fornire indicazioni operative l’Ufficio Ambiente e Sicurezza di Apindustria ha programmato un webinar gratuito venerdì 5 maggio 2023 alle ore 10. Seguirà circolare con indicazioni del programma e modalità di adesione.