Si informa che in data 21 dicembre 2022 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a firma del Direttore Generale – Ing. Pasquale D’Anzi – ha emanato l’allegata circolare esplicativa, con oggetto “Nota esplicativa sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per il trasporto stradale di merci pericolose”, che estende l’esenzione della nomina del consulente ADR, oltre che per i soggetti già precedentemente previsti, anche agli “speditori” di merci pericolose su strada, alle stesse condizioni, quali per esempio:

  • massimo 3 operazioni/mese o 24 operazioni/anno;
  • massimo di 180 tonnellate/anno;
  • merci/rifiuti con basso grado di pericolosità.

Le attuali esenzioni, previste ad oggi per altre figure che riguardano i trasporti in “Esenzione Parziale (1.1.3.6)” e di merci in Quantità Esente e in Quantità Limitata, disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26 (che si allegano), si applicano dunque anche agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative.

La Circolare indica come motivo di esenzione anche il trasporto “occasionale” “nazionale” di merci con grado di pericolosità minimo.

A seguito di questa circolare esplicativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, potrebbe essere emanato nei prossimi giorni un provvedimento normativo.

Nel frattempo si consiglia di cominciare a verificare le condizioni per l’esenzione, altrimenti provvedere alla Nomina del Consulente ADR a partire dal 01 gennaio 2023.

Scarica DM 4 luglio 2000
Scarica Nota 14 novembre 2000 n. A26
Scarica Nota 21 dicembre 2022