Pubblicato il comunicato della Corte Costituzione del 1° dicembre 2022 riguardante la sentenza sulla legittimità dell’obbligo vaccinale covid 19 e delle relative sanzioni.

La Corte ha ritenuto inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa alla impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano adempiuto all’obbligo vaccinale, di svolgere l’attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali.

Sono state ritenute invece non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull’obbligo vaccinale del personale sanitario.
Ugualmente non fondate, infine, sono state ritenute le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso; e ciò, sia per il personale sanitario, sia per il personale scolastico.

La Corte si è pronunciata su diversi quesiti posti dai tribunali di Brescia, Catania e Padova, dal Tar della Lombardia e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia in merito alla legittimità dell’obbligo, alle sanzioni e alla sicurezza dei vaccini, ed ha respinto, con modalità diverse, tutte le questioni sollevate.

La sentenza si pone in linea con la giurisprudenza della Corte che nel 2018 si era già pronunciata a favore dell’obbligo vaccinale in presenza di tre condizioni: se migliora la salute dell’individuo e della collettività, se le conseguenze sono tollerabili e se, in caso di danni ulteriori e non prevedibili, è previsto un equo indennizzo.

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