Si ricorda che l’ADR 2019 ha esteso l’obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di merci pericolose (ADR) anche per gli SPEDITORI ovvero le aziende che effettuano spedizioni di merci pericolose.

Allo stato normativo attuale, entro il 31.12.2022, tutte le imprese che spediscono merci o rifiuti soggetti ad ADR (anche spedizioni occasionali o di quantitativi minimi) ricadono nell’obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di merci pericolose, ossia il Consulente ADR.

Questo obbligo era stato introdotto dall’ADR 2019, con una misura transitoria che prevedeva la deroga fino al 31 dicembre 2022, pertanto questa disposizione entra in vigore con il 1° gennaio 2023 (in quanto legata all’ADR 2019 e non all’ADR 2023 i cui obblighi entrano in vigore l’anno prossimo, con un periodo di adeguamento di 6 mesi).

La definizione di speditore, ai sensi del capitolo 1.2.1 dell’ADR è la seguente: l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi; quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato come speditore.

Ad oggi non vi sono altre indicazioni di eventuali esenzioni nazionali da tale disposizione. Sono disponibili sul sito di Apindustria gli atti del convegno del 22 novembre u.s. (scarica pdf)  sulla disciplina prevista in merito alla nomina di tale figura.