In data 10 novembre 2022 il Governo ha approvato il cosiddetto DECRETO AIUTI QUATER che tra le altre disposizioni ha previsto l’innalzamento del tetto dell’esenzione fiscale dei fringe benefits aziendali per l’anno 2022 fino ad un importo di 3.000 (tremila ) euro .

Con il Decreto “Aiuti quater” aumenta la soglia di esenzione, da 600,00 euro (previsti dal Decreto aiuti bis) a 3.000,00 euro, che le imprese potranno concedere ai propri dipendenti come fringe benefit per l’anno 2022 ( da pagare comunque entro il 12 gennaio 2023, secondo il principio di cassa allargata).
Ciò significa che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate allo stesso per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, non concorreranno a formare il reddito imponibile nel nuovo limite di 3mila euro.

Ricordiamo che:

  • rimane nella disponibilità delle Aziende decidere se concedere o meno questi fringe benefit, non è quindi obbligatorio e non è necessario un accordo sindacale;
  • si applica a tutti i titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilati (quindi anche i collaboratori);
  • non vi sono vincoli di reddito;
  • si può riconoscere anche ad personam;
  • in caso di sforamento del tetto previsto (3.000,00 euro) tutto il valore del benefit viene assoggettato a contributi e imposte e non solo l’eventuale differenza dello sforamento;
  • in sede di conguaglio di fine anno, i datori di lavoro dovranno provvedere a restituire le imposte che sono state mensilmente trattenute ai dipendenti percettori di fringe benefits per importi superiori a 600 euro, ma inferiori a 3.000,00 effettuate nel 2022.

Per quanto riguarda le utenze domestiche, le somme erogate o rimborsate ai dipendenti potranno essere riferite SOLO ai consumi effettuati nel 2022 e riferiti ad immobili abitativi posseduti o detenuti dal dipendente o dai suoi famigliari a condizione che sostengano realmente le spese.
Sono riconosciute anche le spese per utenze intestate al condominio o al locatore a patto che sia provato e sia indicato nel contratto il riaddebito a carico del locatario.
Il lavoratore dovrà presentare al datore di lavoro, idonea documentazione che giustifichi la spesa sostenuta oppure una autocerificazione ( in base al DPR 445/2000) che attesti la titolarità ed il possesso di idonea documentazione attestante gli elementi necessari per identificarle.
Resta in capo al datore di lavoro garantirsi idonea documentazione (anche autocertificazione) che le spese non siano state oggetto di richiesta di rimborso ad altro datore di lavoro.

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