Come noto, la legge 257/1992 e s.m.i. contiene la disciplina relativa all’utilizzo e alle misure di bonifica per l’amianto, la cui pericolosità dipende dalla capacità dei materiali di rilasciare fibre potenzialmente inalabili nell’aria, per effetto di manipolazione, lavorazione, vibrazioni, correnti d’aria, infiltrazioni.

La normativa prescrive che i lavori per la bonifica da amianto debbano essere appaltati ad un’impresa in possesso dei requisiti che deve redigere la notifica preliminare da inviare alla ASL competente per territorio, richiedere all’impresa esecutrice l’attestazione della conforme esecuzione dei lavori e, infine, attuare il programma di controllo e manutenzione.

La norma UNI 11870 di recente ha definito i metodi di individuazione e i criteri di censimento per i materiali contenenti amianto (MCA) nelle strutture edilizie, negli impianti a servizio degli immobili, nei macchinari e negli impianti afferenti a reti di produzione e distribuzione.

Il D. Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro valuti tutti i rischi connessi all’attività della propria impresa, compresi quindi quelli derivanti dall’esposizione dei lavoratori all’amianto. Detta valutazione dovrà essere fatta nelle diverse situazioni:
– il datore di lavoro è proprietario dell’immobile contenente amianto e destinato a luogo di lavoro
– l’attività aziendale prevede che i lavoratori operino presso terzi, con il rischio che il “luogo di lavoro temporaneo” contenga amianto e che i dipendenti vi possano essere esposti (rischio interferenziale ex art. 26 o titolo IV D.Lgs. 81/08)

La valutazione del rischio dovrà quindi contenere:
• l’indicazione nel documento di valutazione del rischio DVR della presenza di amianto, i materiali che lo contengono e il potenziale rilascio di fibre
• l’individuazione del personale che può operare a contatto con l’MCA in base al tipo di attività e al grado di esposizione
• la definizione dei dispositivi di protezione individuali più adatti (in particolare indumenti e DPI per le vie respiratorie)
• la previsione di apposita formazione, informazione e addestramento per i lavoratori
• l’indicazione di fornire informazioni sulla presenza di amianto agli eventuali lavoratori esterni (di aziende terze) chiamati alla manutenzione dell’amianto
• un programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché i tempi e metodi per gli interventi di bonifica
• misure di prevenzione da attuare per gli addetti alla manutenzione (DM 06/09/1994).

All’esito della valutazione, il datore di lavoro proprietario di immobile contenente amianto non è obbligato a provvedere la rimozione se il materiale non è configurabile come friabile (ovvero che rilascia fibre nell’aria) e risulta in buono stato. In questo caso basterà provvedere con una attività di monitoraggio dello stato di concentrazione delle fibre nell’immobile, un’ispezione visiva allo scopo di individuare tipo e condizioni del materiale, fattori che possono comportare futuri danneggiamenti e/o influenzare dispersione delle fibre ed esposizione, un programma di controllo e manutenzione (DM 06/09/94).

Infine, se l’azienda svolge attività di manutenzione, bonifica, trattamento o smaltimento dell’amianto dovrà essere autorizzata dalla Regione competente in base alla Legge 257/92 ed essere iscritta all’albo nazionale gestori ambientali nella categoria apposita.