Fringe benefit: esenzione incrementata anche per il 2022, con alcune novità.

Il decreto Aiuti bis ha elevato a 600 euro, per il periodo d’imposta 2022, il limite di esenzione fiscale e contributivo di 258,23 euro annui relativo alle elargizioni di beni e servizi da parte dei datori di lavoro. L’art. 12 del D.L. n. 115/2022, oltre a prevedere l’aumento del limite esentasse legato ai fringe benefit, introduce come importante novità l’ampliamento dei beni e servizi oggetto di agevolazione.
Più specificamente, rispetto agli anni 2020 e 2021, rientrano nel beneficio anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per il pagamento delle bollette per le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Pertanto fino al prossimo 31 dicembre 2022:

  • il “plafond” a disposizione dei lavoratori e conseguentemente delle aziende ammonta ad euro 600,00;
  • nell’ambito di questo importo possono essere riconosciuti anche i rimborsi delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.

Si ricorda che:

  • se il limite viene superato nel corso del periodo di imposta, l’importo concorre integralmente alla formazione del reddito. Pertanto, il valore di 258,23 euro (600,00 euro per il 2022) non opera come una “franchigia” esente da imposizione, bensì da vero e proprio limite assoluto oltre il quale l’intero benefit viene assunto a tassazione;
  • a differenza di altri beni e servizi per i quali la legge subordina l’esenzione, parziale o totale, sia fiscale che previdenziale, all’offerta o messa a disposizione alla generalità dei dipendenti o categorie omogenee (welfare aziendale), nel caso dei beni e servizi fino a 258,23 euro (600,00 euro per il 2022) questi possono essere riconosciuti anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam”;
  • si ricorda che ai 600,00 euro si possono sommare i 200,00 euro del Bonus carburante, previsto dall’art. 2 del DL 21/2022 (c.d.Decreto “Ucraina”).

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