Come noto, con la legge di conversione n. 215/2021 del D.L. 146/2021 è stata data una maggiore importanza all’attività di addestramento.

In particolare, con tale legge è stato integrato il comma 5 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008; non solo l’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro ma “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.”

Pertanto il datore di lavoro dovrà provvedere all’addestramento dei lavoratori attraverso una persona esperta (preposto, lavoratore esperto, tecnico installatore o formatore della ditta produttrice), che conosca bene macchine, attrezzature, procedure, ecc.  e tutti i rischi connessi al loro utilizzo nonché le relative norme di riferimento.

Le prove di addestramento effettuate vanno tracciate in apposito registro anche informatizzato, che dovrà specificare in maniera chiara che l’attività di formazione/informazione comprende anche l’addestramento e riportare almeno le seguenti informazioni:

  • tipologia di macchina/attrezzatura/impianto oggetto dell’addestramento;
  • eventuale documentazione di supporto utilizzata durante l’attività di addestramento quale libretto di uso e manutenzione e procedure di lavoro;
  • nominativo della persona esperta che effettua l’addestramento.