L’Agenzia delle Entrate, con la Circ. AE 14 luglio 2022 n. 27/E (clicca qui), fornisce i chiarimenti sulla possibilità per i datori di lavoro privati di erogare volontariamente ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina di cui all’art. 2 DL 21/2022 conv. in L. 51/2022 esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell’art. 51, c. 3, TUIR, per un ammontare massimo di € 200,00 per lavoratore.

I buoni benzina in esame sono erogazioni corrisposte su iniziativa volontaria dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante allo scopo di indennizzare i dipendenti dei maggiori costi sostenuti nel contesto del caro carburanti.

I beneficiari dei buoni benzina sono i titolari di reddito prodotto da lavoro dipendente, rimanendo irrilevante per l’ammissione al beneficio l’importo del reddito del dipendente.

L’Agenzia precisa che l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici debba rientrare nel beneficio di cui trattasi, anche al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli.

La nuova disciplina sui buoni carburante agevolati fino a 200 euro si aggiunge a quella generale sui benefit (beni o servizi erogati gratuitamente ai lavoratori) dell’importo di 258,23 euro, fino ad arrivare ad un totale di 458,23 euro in buoni benzina, o titoli analoghi, potenzialmente esclusi da imposizione fiscale per i dipendenti di datori di lavoro privati.
Pertanto si conteggiano in modo distinto due soglie:

  • 258,23 euro per la generalità dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti (che possono essere anche buoni carburante);
  • 200 euro utilizzabili solo per buoni carburante.

In sostanza se il valore dei buoni benzina è di 250 euro e quello degli altri benefit è di 200 euro, l’intera somma di 450 euro non è imponibile in quanto l’eccedenza di 50 euro relativa ai buoni benzina confluisce nel plafond di 258,23 euro ancora capiente, mentre non è possibile il contrario.
L’eventuale superamento della soglia fissata comporterà, per il dipendente, l’integrale tassazione delle erogazioni ad essa riconducibili.

I buoni carburante possono essere corrisposti dal datore di lavoro senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato: in tale ipotesi, l’erogazione dei buoni carburante deve avvenire in esecuzione dei contratti collettivi aziendali o territoriali.

Il nuovo beneficio è a maglie larghe e spetta anche se i buoni sono erogati al singolo, non necessitando, quindi, di una distribuzione alla generalità o a gruppi omogenei di lavoratori (dunque, non serve che siano erogati alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee).

Il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante sia integralmente deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 95 TUIR, sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.

L’esenzione fiscale e previdenziale riguarda l’applicazione dei buoni carburanti assegnati ai dipendenti nel corso dell’anno 2022 e nei primi 12 giorni dell’anno 2023, indipendentemente dal loro utilizzo in periodi successivi.

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