Con la presente illustriamo ulteriori precisazioni in merito all tantum di 200 euro introdotta dal DL n. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) ad integrazione della nostra circolare del 07/06/2022 Prot. n. 91/22.

L’INPS ha emanato la Circ. 24 giugno 2022 n. 73 relativa al bonus una tantum da 200 euro del Decreto Aiuti e contestualmente ha fornito, con il Messaggio 24 giugno 2022 n. 2559, il modello di autodichiarazione per i dipendenti.

Si illustrano di seguito i chiarimenti forniti con i due documenti di prassi amministrativa evidenziando fin d’ora alcune delle precisazioni più rilevanti emerse.

Estensione periodo di verifica dello sconto contributivo dello 0,80%
Per i lavoratori dipendenti che dovranno ricevere il bonus in busta paga, il periodo di osservazione del requisito principale, consistente nell’aver fruito dello sconto contributivo dello 0,80%, è stato esteso dal primo quadrimestre 2022 (inizialmente previsto) fino a tutto il 23 giugno 2022 ricomprendendo, dunque, il mese di maggio e buona parte di quello di giugno 2022.
Con riguardo alla verifica del requisito, l’INPS precisa che la verifica deve riguardare il “diritto all’esonero” dello 0,8% e, dunque, non alla sua effettiva fruizione da parte del lavoratore.
Inoltre lo stesso istituto chiarisce che l’eventuale fruizione, nel periodo considerato, dello sconto contributivo, che sia avvenuta esclusivamente sui ratei di tredicesima, non dà diritto al bonus.

Rapporti di lavoro stagionale, a tempo determinato, intermittenti e dello spettacolo
La circolare restringe il campo delle categorie di lavoratori che potranno ricevere il bonus direttamente dall’INPS (a domanda) a coloro che non avranno ricevuto il bonus da parte dei datori di lavoro.
Quest’ultimi sono quindi obbligati dunque all’anticipazione nei confronti dei lavoratori in forza nel mese di luglio, senza necessità di alcuna verifica circa la presenza di ulteriori requisiti (salvo, si ritiene, quello relativo allo sconto contributivo dello 0,80% da gennaio fino a al 23 giugno 2022 e quello relativo all’autodichiarazione).
Il pagamento da parte dell’INPS assume perciò carattere residuale e la verifica circa i requisiti specifici (nel 2021, 50 giornate effettivamente lavorate o, per i lavoratori dello spettacolo, accredito di 50 contributi giornalieri e reddito derivante dai relativi rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro) è effettuata dallo stesso Istituto previdenziale, per i soli lavoratori che non abbiano già fruito del bonus anticipato dai datori di lavoro.

Erogazione della tantum
Nella circolare viene precisato che l’erogazione del bonus dovrà avvenire principalmente con la retribuzione di competenza del mese di luglio anche se erogata nel mese di agosto.
Nei casi “residuali”, come quelli dei part time ciclici o delle previsioni dei CCNL, si potrà erogare il bonus con le retribuzioni del mese di giugno pagate in luglio.
Oltre ai requisiti stabiliti dalla legge, l’INPS conferma anche che l’anticipazione da parte dei datori di lavoro potrà avvenire solo nei confronti dei lavoratori il cui rapporto sia sussistente nel mese di luglio 2022.

Si informa inoltre che l’Inps, con il Messaggio n. 2559 del 24 giugno 2022, rende disponibile un fac-simile (clicca qui) di dichiarazione al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Scarica la circolare in pdf.