Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23.05.2022 la Legge 19 maggio 2022, n. 52 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. In vigore dal 24 maggio 2022”.

Le principali novità, riepilogate dal Ministero del Lavoro con proprio nota, sono le seguenti:

fino al 30 giugno 2022, per i lavoratori fragili lavoro agile o diversa mansione e formazione professionale anche a distanza; i lavoratori fragili (art. 26, comma 2 bis, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) svolgono di norma la prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 10, comma 1 ter, D.L. n. 24/2022);

fino al 31 luglio 2022 prorogate le disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio di cui all’art. 83, commi 1, 2 e 3, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020 (art. 10, comma 2, Allegato B, D.L. n. 24/2022);

• fino al 31 luglio 2022 prorogate le disposizioni in tema di lavoro agile per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in smart working è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa (art. 10, comma 2, Allegato B, D.L. n. 24/2022);

fino al 31 agosto 2022 prorogato l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working nel privato di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, (art. 10, comma 2 bis, D.L. n. 24/2022).

Inoltre, in attesa dell’adozione dell’accordo di cui all’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 (previsto entro i 30 giugno p.v.), la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, ad eccezione delle attività formative per le quali siano previsti un addestramento, una prova pratica, o debbano necessariamente svolgersi in presenza (art. 9 bis, D.L. n. 24/2022). Quindi viene riconosciuta l’equiparazione (con le eccezioni indicate) tra videoconferenza e formazione in aula.

Per quanto riguarda l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con le modifiche del comma 2 dell’art. 5 la legge conferma:

fino al 15 giugno 2022, obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 DPCM 12 gennaio 2017

fino al 15 giugno 2022 obbligo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso e utilizzo di vari mezzi di trasporto (ad esempio i mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale) e per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso.

Si ricorda che con l’ordinanza del Ministero della Salute del 1 aprile 2022 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 2022 sono state adottate le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” nei termini indicati dal CTS nella seduta del 30 marzo 2022. Dette misure sono valide dal 1 aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022.
Vengono definiti i principi di carattere generale e misure specifiche per i singoli settori di attività:
– Ristorazione e cerimonie
– Attività turistiche e ricettive
– Cinema e spettacoli dal vivo
– Piscine termali e centri benessere
– Servizi persona (parrucchiere-estetista)
– Commercio
– Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre
– Parchi tematici e di divertimento
– Circoli culturali, centri sociali e ricreativi
– Convegni, congressi e grandi eventi fieristici
– Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino
– Sagre e fiere locali
– Corsi di formazione
– Sale da ballo e discoteche

Infine si richiama la recente decisione del Governo, d’intesa con le parti sociali, ritenendo la situazione pandemica ancora in una fase da mantenere sotto controllo, di continuare ad applicare i Protocolli condivisi per le misure di contrasto al Covid sui luoghi di lavoro, con l’intento e l’impegno a rivedere il testo entro fine giugno 2022.

Scarica il testo completo della legge di conversione
Scarica le linee guida 1° aprile 2022
Scarica il Protocollo luoghi di lavoro