Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022 la Legge N. 34 DEL 27.04.2022 di conversione del c.d. Decreto Bollette, recante: “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”.

All’ art. 19 quater sono state inserite le nuove “Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici negli edifici”.

Al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023 la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, a esclusione degli edifici di cui all’articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2 gradi centigradi di tolleranza, né inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza..

Per quanto riguarda la Regione Veneto si richiamano le indicazioni previste
https://www.regione.veneto.it/web/energia/regole-conduzione-impianti#LIMITI_DI_ESERCIZIO_DEGLI_IMPIANTI

LIMITI DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI
Il periodo di accensione annuale e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici sono riferiti solo al riscaldamento invernale e variano a seconda della Zona Climatica di appartenenza, in Veneto prevalgono:
la Zona E: 14 ore giornaliere, tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno dal 15 ottobre al 15 aprile
la Zona F: nessuna limitazione

VALORI LIMITE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE INVERNALE ED ESTIVA
Le temperature limite invernali ed estive degli ambienti climatizzati sono così stabilite:

Riscaldamento invernale:
18°C +2°C di tolleranza per edifici non residenzìali abitati ad uso commerciale, uffici ed assimilabili
20°C +2°C di tolleranza per edifici residenziali
Climatizzazione estiva:
26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici

I limiti di esercizio invernali ed i valori limite per la temperatura degli ambienti non si applicano a particolari strutture pubbliche e private, individuate dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 74/2013.

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