Come noto, sono state introdotte di recente delle modifiche alla normativa prevista per il datore di lavoro e il preposto in materia di sicurezza sul lavoro (Legge n. 215 di conversione del DL n.146/2021). In particolare, con tale provvedimento, vigente dal 21 dicembre 2021, sono state inserite le seguenti novità:

1) individuazione obbligatoria del preposto: il datore di lavoro e il dirigente devono individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza; il preposto non può subire pregiudizio dalla svolgimento di questa attività. La norma non specifica le modalità con cui va fatta questa individuazione, ma deve essere formalizzata. Inoltre in caso di attività in regime di appalto o subappalto, il datore di lavoro appaltatore o subappaltatore deve indicare espressamente al datore di lavoro committente il nominativo del/i preposto/i

2) ulteriori compiti per il preposto: in aggiunta ai compiti già previsti dalla precedente normativa (sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI), ora il preposto dovrà:

  • intervenire per modificare il comportamento non conforme dei lavoratori fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
  • interrompere, in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti
  • interrompere, se necessario, l’attività in caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e segnalare le non conformità rilevate

3) modificato l’addestramento: l’addestramento deve consistere nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato. Come già previsto dalla normativa precedente, l’addestramento, a completamento del ciclo di formazione, deve avvenire sul luogo di lavoro, durante la normale operatività ed ad opera di persona esperta.

Infine, entro il 30 giugno 2022, verranno rivisti e aggiornati gli Accordi Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ridefinizione anche dell’obbligo relativo all’addestramento; formazione in presenza dei preposti, obbligo formativo del datore di lavoro).
L’INL con circolare n. 1 del 16.02.2022 ha fornito le prime indicazioni con riferimento specifico alle novità suddette riguardanti gli obblighi formativi per i datori di Lavoro, i dirigenti e i preposti e ha chiarito che:

  • i nuovi obblighi formativi entreranno in vigore solo in seguito al nuovo Accordo Stato-Regioni, che sarà adottato entro il 30 giugno 2022
  • è invece da considerarsi già in vigore l’obbligo di addestramento previsto dalla L 215 di conversione del DL 146/2021; nel testo della circolare si legge che “i nuovi contenuti trovano immediata applicazione, anche per quanto riguarda il tracciamento nel registro informatizzato… omissis… Gli obblighi sono violati in assenza di “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata”. Non è sanzionato invece il tracciamento nel registro, comunque utile per le procedure accertative e probabilmente inserito in una prossima disposizione”.

Si informa che, allo scopo di illustrare le suddette modifiche e i nuovi obblighi che si prospettano, si terrà un convegno nella giornata di martedì 29 marzo 2022, con orario 14.00-16.00 presso la sede della nostra Associazione. Interverranno funzionari e il Direttore dello SPISAL Azienda Ulss 9 Scaligera della Provincia di Verona. Seguirà circolare invito con programma e modalità di partecipazione.

Scarica la circolare in pdf.