DECRETO LEGGE N. 5 DEL 4 FEBBRAIO 2022
Come noto è stato pubblicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.29 del 4.2.2022 il decreto legge n. 5 del 4 febbraio 2022 contenente le nuove Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.
Il decreto legge prevede in sintesi quanto segue:

Normativa relativa alla scuola
Scuola infanzia: attività in presenza fino a quattro casi di positività; al quinto caso sospensione per cinque giorni.
Primaria: fino a quattro casi lezioni in presenza con FFP2 per dieci giorni dall’ultimo caso, test ai primi sintomi e al quinto giorno; dal quinto caso attività in presenza per dieci giorni con FFP2 per vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o con richiamo, DAD per cinque giorni per gli altri.
Secondaria di primo e secondo grado: con un caso attività in presenza con FFP2; da due casi attività in presenza per dieci giorni con FFP2 per vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o con richiamo, DAD per cinque giorni per gli altri.

Green pass: durata illimitata dopo terza dose e per chi è guarito dopo primo ciclo vaccinale. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

Cittadini dall’estero: test antigenico o molecolare per accesso a green pass rafforzato per guariti o vaccinati con più di sei mesi. A coloro che provengono da  uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.

Zona rossa: abolizione delle restrizioni per i possessori di green pass rafforzato. Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.

CIRCOLARI MINISTERIALI E FAQ
Il ministero della Salute ha diramato una nuova circolare n. 9498 del 4 febbraio 2022 per l’aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2. La nota si basa sul parere espresso dal CTS nel Verbale n. 61 del 2 febbraio 2022 e su quanto previsto dal decreto legge n. 5 del 4 febbraio 2022 su richiamato.

Il ministero chiarisce che, fatta salva la disposizione dell’autosorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per tutte le altre fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all’uscita.

Le misure per chi non è vaccinato, non ha completato il ciclo primario o non ha fatto la terza dose. Per i soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni e per i soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo, si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo.
Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico.
Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Le misure per chi ha la terza dose o ha completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni o è guarito entro 120 giorni o è guarito dopo il completamento del ciclo primario. Per i contatti stretti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti dopo il completamento del ciclo primario, non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E’ fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.

FAQ Ministero Istruzione
1. La durata di cinque giorni della quarantena per contatto stretto prevista in ambito scolastico dal decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 e disciplinata in termini generali dalla circolare del Ministero della salute del 4 febbraio 2022, si applica anche a coloro per i quali è in corso la durata della quarantena di dieci giorni? (aggiornamento 05/02/2022) Sì. Il periodo di quarantena di cinque giorni si applica anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, ossia alla data del 5 febbraio 2022, siano già sottoposti a tale misura senza che questa sia ancora cessata ovvero che si trovino in quarantena da almeno cinque giorni. Resta fermo, in ogni caso, che la cessazione della misura è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo.
2. Le disposizioni assunte dalla scuola a seguito di casi di positività accertati in ambito scolastico, che continuano ad avere effetti dopo il 5 febbraio 2022, devono essere modificate alla luce della nuova normativa introdotta con il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5? (aggiornamento 05/02/2022) Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma.
3.A seguito di due casi di positività in una classe di scuola primaria è stata disposta la misura della didattica a distanza a partire dal giorno 4 febbraio con la ripresa delle attività didattiche in presenza a partire dal giorno 14 febbraio. Alla luce delle nuove disposizioni contenute nell’art. 6 del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 cambia qualcosa? (aggiornamento 05/02/2022) Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma. Pertanto, in questo caso, l’attività didattica riprende in presenza a partire da lunedì 7 febbraio con l’utilizzo delle mascherine FFP2, considerato che nella scuola primaria fino a quattro casi di positività nella classe le attività continuano in presenza con l’utilizzo della mascherina FFP2 per 10 giorni a partire dall’ultimo caso accertato.

Infine con circolare n.110 del 1° febbraio 2022 il Miur ha inviato agli istituti scolastici indicazioni sulla gestione della fornitura delle mascherine FFP2 e sulla verifica dei green pass, a seguito di quanto previsto dal Dl 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’istituzione del fondo di 45 milioni per la fornitura delle istituzioni scolastiche.

Scarica DL n.5/2022
Scarica Circ. Min Salute n. 9498/2022
Scarica Circ. Miur 110/2022