Pubblicata dal Ministero Salute la circolare del 4 febbraio 2022 contenente indicazioni per la digitalizzazione delle certificazioni di esenzione dal vaccino anti-Covid-19, a seguito del parere favorevole espresso dal Garante della Privacy.

Si ricorda che, con una nota del 23 luglio 2021 il Ministero della Salute aveva precisato che la Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, per i quali verrà creata una Certificazione digitale dedicata, ad oggi non ancora realizzata.

In base allo schema previsto, il certificato di esenzione dal vaccino riporterà gli stessi dati e avrà lo stesso aspetto del QR code previsto per la certificazione verde, in modo tale che il verificatore non possa distinguere se si tratta di certificazione di esenzione o di certificazione verde per avvenuta vaccinazione o guarigione o esito negativo di test anti Covid-19. Dalla verifica del QR code si potranno desumere solo informazioni relative all’autenticità, alla validità e all’integrità della certificazione e alle generalità dell’interessato, nulla sulla salute della persona.

Le certificazioni di esenzione, inoltre, dovranno essere sempre aggiornate e quindi revocate nei medesimi casi previsti per le certificazioni verdi (come la sopraggiunta positività dell’interessato o l’acquisizione fraudolenta), nonché qualora venga meno la specifica condizione clinica che ne ha giustificato il rilascio.

Si evidenzia che il Green Pass dal 4 febbraio non ha più una data di scadenza se si è completato il ciclo vaccinale con la cosiddetta “dose booster” e che il Ministero della Salute ha disposto la proroga al 28 febbraio 2022 delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione, sia già emesse che di nuova emissione.

Scarica la circolare.