Si riepilogano di seguito due principali novità in materia di lavoro:
• Lavoro agile
• Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali

LAVORO AGILE

I Ministri della Pubblica Amministrazione e del lavoro, con circolare congiunta del 05/01/2022 (clicca qui), al fine di diminuire la possibilità di diffusione del Covid, hanno raccomandato il massimo utilizzo del lavoro agile per il settore pubblico e privato, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
Fino al 31 marzo 2022, data in cui cesserà lo stato di emergenza, per i datori di lavoro privato è, quindi, possibile effettuare la comunicazione semplificata del lavoro agile. Quindi, in sintesi, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali; gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro possono essere assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet Inail (clicca qui).

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Il Decreto Legge 215/2021 ha introdotto uno specifico obbligo di comunicazione preventiva per quanto riguarda il lavoro autonomo occasionale. Al fine di monitorare e contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, è stato previsto che l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori diventi oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro.
A tale obbligo deve attenersi il committente seguendo specifiche modalità operative, in base alle quali, prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare la durata all’Ispettorato territorialmente competente, mediante sms (i cui numeri di riferimento però non sono ancora stati pubblicati) o posta elettronica (ITL.Verona.occasionale@ispettorato.gov.it).
In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
L’INL ha emanato delle linee guida in data 11/01/2022 (clicca qui).

Scarica la circolare in pdf.