Si ricorda che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.240 del 7 ottobre 2021 il DPCM 27 agosto 2021 contenente le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. In attuazione delli all’art. 26-bis, comma 9, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

Il documento riporta procedure di intervento per la gestione dell’emergenza negli eventi incidentali come incendi, sostanze inquinanti che interessano:

  • impianti stoccaggio dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 152/2006;
  • impianti trattamento dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. s) del d.lgs. 152/2006;
  • centri di raccolta comunali e intercomunali.

Non riguardano gli impianti a rischio incidente rilevante con sostanze pericolose, d. lgs. 105/2015.

Il documento è pubblicato come supporto operativo per Prefetture e soggetti competenti individuati dal Decreto-Legge 4 ottobre 2018 n.113, è diviso in tre parti: metodo ad indici per distanza di attenzione per la Pianificazione di emergenza esterna PEE; metodologia speditiva per la pianificazione provinciale; schede e dati utili per il PEE.

I titolari delle attività individuate nell’allegato al presente provvedimento, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, trasmettono al prefetto competente per territorio, ai sensi dell’art. 26-bis, del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, tutte le informazioni utili per l’elaborazione o per l’aggiornamento del piano di emergenza esterna”.

Pubblicata inoltre dai Vigili del Fuoco la circolare n.4293 del 15 novembre 2021 indirizzata alle Prefetture con indicazioni sull’art. 26 bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 in merito alle linee guida piano emergenza esterna e informazione impianti stoccaggio e trattamento rifiuti – PEE. La circolare riguarda in particolare quanto previsto dal Dpc 27 agosto 2021 GU 7 ottobre 2021, linee guida, e ricorda che queste interessano:

  • impianti stoccaggio rifiuti articolo 183 comma 1 lett.aa del D.Lgs 152/2006;
  • impianti trattamento rifiuti comma 1 lett. s;
  • centri raccolta comunali e intercomunali ;
  • non gli impianti nel campo di applicazione del D.lgs 105/2015.

Alla circolare è allegato uno schema tipo di piano di emergenza esterna per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, che può costituire un modello, da adattare ai singoli contesti territoriali, con la finalità di uniformare il contributo tecnico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, oltre che di velocizzare le attività propedeutiche alla predisposizione del piano.

Nell’intento di fornire alle fornire alle Prefetture tutto il supporto necessario per l’adozione dei piani in parola, il Dipartimento ha ideato un applicativo informatico per permettere ai gestori l’inserimento in formato digitale delle informazioni necessarie per la redazione del PEE. Riguardo a tale procedura, disponibile al link
https://peerifiuti.vigilfuoco.it/peerifiuti-web/login, sarà avviato, a breve uno specifico programma illustrativo, indirizzato al personale interessato delle Prefetture e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La circolare riassume gli obiettivi del PEE (controllo degli incidenti; misure di protezione; informazione della popolazione servizi emergenza) e ricorda cosa comporta a livello operativo:

  • i gestori trasmettono al prefetto entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Dpcm informazioni per elaborazione e aggiornamento del PEE;
  • il Prefetto predispone e aggiorna il piano entro 12 mesi dal ricevimento delle informazioni, piano che va aggiornato periodicamente e non superando i tre anni;
  • in caso di IR pari a zero il Prefetto non dovrà predisporre il PEE.

La circolare riporta quindi chiarimenti sulla panificazione provinciale e lo schema di piano di emergenza esterna.