Si evidenzia che il decreto-legge n. 146/2021, in vigore dal 22 ottobre, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 e riguardante prevalentemente misure economiche e fiscali, contiene una modifica al D.Lgs. n. 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza del lavoro che prevede:

 

  • attribuzione anche all’Ispettorato del lavoro tutti i compiti e poteri di vigilanza e controllo in materia di igiene e sicurezza del lavoro già delle ASL-SPISAL;
  • aggiornamento dell’art. 14 del su richiamato D.Lgs.n. 81/2008 e relativo allegato I, che disciplina il potere di sospensione – totale o parziale – dell’attività in caso di presenza di lavoratori irregolari o di accertate gravi violazioni delle disposizioni relative all’igiene e sicurezza del lavoro.

In particolare:
il potere di sospensione in entrambe le materie è attribuito sia all’Ispettorato del lavoro che all’ASL-SPISAL (resta in capo al Comando provinciale dei vigili del fuoco per le violazioni in materia di prevenzione incendi);

  • i presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione sono:
    a) l’accertata presenza di lavoratori irregolari in misura pari o superiore al 10 per cento (era il 20 per cento);
    b) l’accertamento di determinate violazioni al momento tassativamente elencate nel nuovo allegato I, a prescindere da qualunque valutazione circa la sussistenza di una concreta situazione di pericolosità;
  • la sospensione deve riguardare solo la parte dell’attività interessata dalla violazione ovvero l’attività dei lavoratori interessati;
  • la sospensione adottata per la presenza di lavoratori irregolari è revocata con espresso provvedimento di revoca, a seguito della regolarizzazione dei lavoratori ed al pagamento di una somma pari a 2.500 euro, se i lavoratori irregolari erano in numero pari o inferiore a 5, e pari a 5.000 euro se erano più di 5;
  • la sospensione adottata per le violazioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui al nuovo allegato I è revocata a seguito dell’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro, della rimozione delle situazioni di pericolo e del pagamento di determinate somme specificamente indicate nel medesimo allegato I per ciascun tipo di violazione.

Contro il provvedimento di sospensione adottato per la presenza di lavoratori irregolari resta possibile il ricorso in via amministrativa all’Ispettorato interregionale del lavoro; non è invece più prevista la possibilità di ricorrere al presidente della Giunta regionale contro le sospensioni adottate per violazioni alle norme sull’igiene e sicurezza del lavoro; resta, ovviamente, possibile il ricorso per via giurisdizionale.

Il provvedimento di sospensione comunque decade con la positiva conclusione (ma solo a conclusione) del procedimento di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 758/1994.

Scarica testo del nuovo articolo 14 del d.lgs n.81/2008 e relativo allegato I.