Alla luce dell’entrata in vigore della Legge 5 novembre 2021, n. 165, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (clicca qui), riguardante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening», si segnala che:

  • i lavoratori pubblici e privati possono richiedere di consegnare al datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19, con conseguente esonero, per tutta la durata della relativa validità, dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro;
  • è stata chiarito che la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste dal DL n. 52/2021; gli stessi lavoratori possono rimanere sul luogo di lavoro per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro;
  • la verifica della certificazione verde COVID-19 dei lavoratori in somministrazione compete all’utilizzatore;
  • per le imprese con meno di 15 dipendenti, il contratto di lavoro stipulato per la sostituzione dei lavoratori sospesi – per aver comunicato di non possedere la certificazione verde COVID-19 o esserne stati privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro – può essere rinnovato anche più volte fino al 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Si trasmettono di seguito le procedure e la modulistica (link) aggiornate ai sensi della Legge 5 novembre 2021, n. 165 :

1. Incarico verifica Green Pass
2. Informativa per lavoratori
3. Procedura verifica green pass per aziende
4. Segnalazione Prefettura

Sarà nostra cura fornire gli opportuni aggiornamenti in caso di ulteriori ed eventuali chiarimenti governativi.

Scarica la circolare in pdf.