Pubblicati i primi due dei tre decreti antincendio che andranno ad abrogare il DM 10 marzo 1998, in attuazione al disposto dell’art. 46, comma 3, del DLgs n. 81/2008 che prevede l’adozione di uno o più decreti concernenti, tra l’altro, l’individuazione dei criteri per la gestione delle emergenze, nonché la definizione delle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione, sostituendo le vigenti disposizioni in materia del citato DM 10 marzo 1998.

DM 01 SETTEMBRE 2021 – Cosiddetto “Decreto Controlli”

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25.09.2021 il DM 01 settembre 2021 recante i “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81″.

Il decreto entrerà in vigore il 25 settembre 2022 (un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale); l’entrata in vigore abrogherà alcuni articoli del DM 10/03/1998 (tra i quali l’art. 3, comma 1, lett. e); l’art. 4 e l’Allegato VI recante i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro).

Con il nuovo decreto viene introdotta la “nuova figura di tecnico manutentore qualificato”, che dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui allegato II del Decreto; sono inoltre indicate le modalità di qualificazione del tecnico manutentore.

Nel provvedimento viene inoltre indicato che tutti gli interventi di manutenzione e controllo dovranno essere quindi eseguiti dai tecnici manutentori qualificati.

DM 02 SETTEMBRE 2021 – Criteri gestione sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021 il Decreto 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.”

In particolare il nuovo decreto:

  • aggiorna le tipologie delle attività per le quali, il datore di lavoro deve predisporre un piano di emergenza;
  • aggiorna le misure da adottare nella gestione della sicurezza antincendi in caso di emergenza;
  • aggiorna le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio;
  • aggiorna i programmi di formazione degli addetti al servizio antincendio ed è stato introdotta la necessità di prevedere un aggiornamento di questa formazione ogni cinque anni;
  • definisce i requisiti per i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio.

Il decreto entrerà in vigore il 4 settembre 2022 (un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), con l’abrogazione contestuale dell’art. 3, comma 1, lettera f) e degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.

Il provvedimento contiene le nuove norme di riferimento in merito alla  gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro come definiti all’articolo 62 del DLgs. n. 81/2008, ossia i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati  all’interno  dell’azienda  o dell’unità produttiva, nonché ogni  altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro, ad eccezione dei mezzi di trasporto, delle industrie estrattive, dei pescherecci e dei campi, dei boschi e degli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.

Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili (ex titolo IV del DLgs 81/08) e alle attività a rischio incidente rilevante (ex DLgs n. 105/2015) le norme riguarderanno solo la designazione degli addetti antincendio, la formazione e i docenti.

Per quanto riguarda la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza (art. 2), il datore di lavoro dovrà adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II del decreto.
Nei seguenti casi dovrà essere redatto obbligatoriamente il piano di emergenza:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al DPR 151/2011.

Per i luoghi di lavoro che non rientrano nei suddetti casi, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ma dovrà comunque adottare idonee misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, che andranno riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del DLgs 81/08.

Per quanto concerne l’informazione e formazione dei lavoratori (art.3), il datore di lavoro dovrà fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all’allegato I, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività.
L’informazione e la formazione dovranno essere basate sulla valutazione dei rischi, fornite al lavoratore all’atto dell’assunzione ed aggiornate nel caso di variazioni della situazione del luogo di lavoro che comporti una modifica della valutazione dei rischi.

In merito alla designazione degli addetti al servizio antincendio (art. 4), all’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, incluso il piano di emergenza ove previsto, il datore di lavoro deve designare i lavoratori addetti al servizio antincendio (ex art. 18, comma 1, lettera b) del DLgs 81/08) o se stesso nei casi previsti dall’art. 34 del medesimo decreto.

I lavoratori designati dovranno frequentare specifici corsi di formazione e di aggiornamento (art. 5), i cui contenuti minimi sono riportati nell’allegato III del decreto, in funzione del livello di rischio dell’attività. I corsi di aggiornamento dovranno avere almeno cadenza quinquennale. I corsi possono essere svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso di specifici requisiti indicati nell’art. 6.
Alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.

L’allegato IV riporta l’elenco dei luoghi di lavoro dove si svolgono attività per le quali gli addetti antincendio dovranno conseguire l’attestato di idoneità tecnica (ex articolo 3 DL n. 512/1996).

Nelle disposizioni transitorie (Art. 7) viene stabilito che i corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza già programmati con i contenuti dell’allegato IX del DM 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
Fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento.

Se, alla data di entrata in vigore del decreto, sono trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento dovrà essere ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore del DM in esame.

CIRCOLARE VV.F. N. 14204 DEL 6 OTTOBRE 2021 – Chiarimenti sul DM 01.09.2021

Pubblicata sul sito dei Vigili del Fuoco la Circolare n. 14204 datata 06 ottobre 2021 contenente i primi chiarimenti sul decreto 1° settembre 2021 recante i “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”, che entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione.

Con detta circolare di chiarimento, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha fornito le indicazioni necessarie per favorire l’applicazione uniforme del decreto. Il documento fornisce precisazioni in tema di formazione degli addetti alla manutenzione di impianti sistemi e attrezzature, contenuti dei corsi, caratteristiche dei docenti, attrezzature che questi devono utilizzare, differenziando i compiti dei docenti per la sola parte teorica, pratica o per entrambe le parti, nonché fornendo i modelli per l’ammissione all’esame per la qualifica di manutentore.

In particolare, la nota fornisce indicazioni applicative in tre appendici:

I. Caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione • Requisiti dei docenti • Individuazione dei soggetti formatori • Elenco delle attrezzature necessarie per i soggetti formatori e le sedi di esame • Individuazione dei requisiti delle sedi oggetto di esame di qualifica;

II. Programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio. Indicazione puntuale del contenuto della formazione sia teorica che pratica i seguenti argomenti: 1. Estintori di incendio portatili e carrellati 2. Reti idranti antincendio 3. Porte resistenti al fuoco 4. Sistemi Sprinkler 5. Impianti di Rivelazione ed Allarme Incendio (IRAI) 6. Impianti di diffusione sonora degli allarmi con altoparlanti (EVAC) 7. Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso 8. Sistemi per lo smaltimento del fumo e del calore naturali (SENFC) e forzati (SEFFC). 9. Sistemi a pressione differenziale (PDS) 10. Sistemi a schiuma. 11. Sistemi ad aerosol condensato. 12. Sistemi a riduzione di ossigeno (ORS). 13. Sistemi ad acqua nebulizzata (Water Mist);

III. Modello per la richiesta di ammissione all’esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato. Per lo svolgimento della valutazione dei requisiti, in Appendice III è riportato il modello con il quale il candidato, dopo aver indicato le proprie generalità, dichiara gli impianti, le attrezzature e i sistemi per i quali è in possesso delle conoscenze, competenze e abilità per poter effettuare i compiti e le attività di tecnico manutentore, e chiede l’ammissione all’esame, indicando la sede ove chiede di essere valutato.

La circolare ricorda che sono esclusi dall’applicazione del decreto gli interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti ex art. 1, comma 2 del DM 37/2008.

CIRCOLARE VV.F. N. 15472 DEL 19 OTTOBRE 2021 – Chiarimenti sul DM 02.09.2021

Pubblicata sul sito dei Vigili del Fuoco la Circolare n. 15472 datata 196 ottobre 2021 contenente i primi chiarimenti sul decreto 2 settembre 2021 recante i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.”, che entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione.
La circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile precisa che il DM 02.09.2021 è attuativo dell’art. 46 comma 3 del DLgs. 81/2008 ed è in continuità con le regole tecniche di prevenzione incendi finora approvate e con il capitolo S.5 del DM 3 agosto 2015, e fornisce primi chiarimenti sui seguenti aspetti:

Piano di emergenza (ex articolo 2 DM 02.09.2021): è obbligatorio per i luoghi di lavoro con più di 10 lavoratori, per i luoghi aperti al pubblico con più di 50 persone contemporaneamente, per i luoghi previsti dall’allegato I al DPR n. 151/2011; deve contenere i nominativi degli addetti incaricati alla prevenzione incendi; i contenuti del Piano sono riportati nell’allegato II del decreto.
Informazione e formazione lavoratori (ex articolo 3 DM 02.09.2021): ribadisce che si tratta di un adempimento fondamentale e distinto dalla formazione degli addetti antincendio;

Designazione e formazione addetti: viene mantenuta la suddivisione dei luoghi di lavoro in tre categorie; è previsto un aggiornamento della formazione quinquennale secondo i contenuti minimi indicati nell’allegato III; sono previsti tre percorsi da 1 a 3 in base alla complessità dell’attività e al livello di rischio; nell’allegato IV sono indicati i luoghi di lavoro i cui addetti antincendio devono ottenere l’idoneità tecnica ex articolo 3 del DL 1° ottobre 1996.

Requisiti dei docenti: sono definiti dall’articolo 6 e allegato V del DM; è prevista l’obbligatorietà dell’aggiornamento, attraverso la frequenza di corsi in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro nell’arco di cinque anni dalla data di rilascio dell’attestato di formatore, o dalla data di entrata in vigore del decreto.

Scarica DM 01.09.2021
Scarica DM 02.09.2021
Scarica Circolare VV.F. 06.10.2021 n. 14204
Scarica Circolare VV.F. 19.10.2021 n. 15472
Link  Regole tecniche di prevenzione incendi, capitolo S.5 DM 3 agosto 2015
https://www.vigilfuoco.it/allegati/PI/COORD_DM_03_08_2015_Codice_Prevenzione_Incendi.pdf