Pubblicata la legge 29.7.2021, n. 108, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 31.5.2021, n. 77 cosiddetto “decreto semplificazioni” recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» (Supplemento ordinario n. 26, Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30.7.2021).

Con detta legge n. 108/2021, in vigore dal 31 luglio u.s., sono state introdotte modifiche alle disposizioni relative alla gestione dei rifiuti e degli imballaggi ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; si evidenziano di seguito le principali di interesse per le aziende associate.

Cessazione della qualifica di rifiuto: l’art. 34 modifica l’art. 184-ter c. 3 del D.Lgs. 152/2006 prevedendo che le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 per lo svolgimento di operazioni di recupero siano rilasciate o rinnovate previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.
Vengono inoltre modificate le modalità dei controlli da parte di ISPRA o delle ARPA (art. 184-ter commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies).

Rifiuti assimilati agli urbani: l’art. 25, comma 1, lett. a) sopprime le parole “e assimilati” dall’intero testo della parte relativa alla gestione dei rifiuti del D.lgs. n. 152/2006 ed anche dall’art. 258, c. 7 che riguarda le sanzioni. Questa modifica è in linea con quanto previsto dal D.lgs. n. 116/2020 che ha eliminato la categoria dei rifiuti assimilati agli urbani.

Esclusioni dall’ambito di applicazione della disciplina in materia di rifiuti: l’elenco dei casi ex art. 185 del D.lgs. n. 152/2006 ai quali non si applica il regime dei rifiuti è stato integrato con l’aggiunta delle ceneri vulcaniche laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana, e degli articoli pirotecnici, mentre sono esclusi i materiali esplosivi in disuso.

Attestazione di avvenuto smaltimento: l’art. 35, comma 1, lett. c) elimina l’obbligo dell’attestazione di avvenuto smaltimento stabilito dall’art. 188, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006. Viene previsto che in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni.

Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture: l’Art. 35 (Misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare)  introduce la lettera e-bis all’art. 188, riscrivendo completamente il comma 5 dell’art. 230. Tale comma tratta lo specifico caso dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, che si devono considerare prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva. Vengono inoltre fornite le disposizioni per la gestione della raccolta e del trasporto.

Elenco dei rifiuti: Viene sostituito l’allegato D, relativo ai cd. Codici EER, della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006, per renderlo conforme alla disciplina comunitaria (art. 35, comma 1, lett. m)).