Fonte Ministero Lavoro

Pubblicato il 16 giugno 2021 nel sito del Ministero del lavoro, il Decreto interministeriale 18 maggio 2021, che recepisce la direttiva 2019/1831/UE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti chimici, che definisce un quinto elenco di valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici (attuazione direttiva 98/24/CE del Consiglio che modifica direttiva 2000/39/UE della Commissione).

Il Decreto Interministeriale sostituisce l’Allegato XXXVIII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 introducendo i valori limite di esposizione professionale per i seguenti agenti chimici:

  • anilina;
  • clorometano;
  • trimetiammina;
  • 2-fenilpropano (cumene);
  • acetato di sec-butile, 4-amminotoluene;
  • acetato di isobutile, alcool isoamilico;
  • acetato di n-butile;
  • tricloruro di fosforile.

Sostituisce, inoltre, i precedenti valori limite di esposizione professionale per il 2- fenilpropano (cumene).

In attuazione della direttiva 2019/1831, per tutti gli agenti chimici indicati in allegato sono stabiliti i valori limite indicativi di esposizione professionale per via inalatoria in funzione di un periodo di riferimento di 8 ore, come media ponderata nel tempo (valori di esposizione di lunga durata).

Inoltre per anilina, trimetilammina, 2-fenilpropano (cumene), acetato di sec-butile, 4-amminotoluene, acetato di isobutile, alcool isoamilico, acetato di n-butile e tricloruro di fosforile vengono stabiliti valori di esposizione di breve durata.

Infine, per l’anilina, il 2-fenilpropano (cumene) e il 4-amminotoluene sono riportate le notazioni che indicano la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle.

Il datore di lavoro per la valutazione del rischio chimico ex art. 223 del Dlgs 81/08 deve pertanto prendere in considerazione i nuovi valori limite di esposizione professionale, relativi alle sostanze ora introdotte nell’elenco.

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