Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9.2.2021, n. 33 il DM del 22.9.2020, n. 188 contenente il “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Il decreto, in vigore dal 24.2.2021, emanato ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, stabilisce i criteri in base ai quali i rifiuti costituiti da carta e cartone, sottoposti ad operazioni di recupero, cessano di essere qualificati rifiuti.

Il decreto in esame contiene all’art. 7 una disposizione transitoria: entro il 23 agosto 2021 i gestori degli impianti di recupero in esercizio devono presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione relativa al recupero in regime semplificato (effettuata ai sensi dell’art. 216 del d.lgs. n. 152/2006) indicando la corrispondente tipologia di rifiuti di cui all’allegato 1, suballegato 1, del d.m. 5/2/1998 e la quantità massima correlata alla specifica attività di recupero riportata nell’allegato 4 al medesimo decreto.

In alternativa devono presentare un aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale o dell’autorizzazione al recupero di rifiuti rilasciata ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006.
In attesa del previsto adeguamento carta e cartone recuperati possono essere utilizzati per gli scopi previsti dall’allegato 2 del decreto («nella manifattura di carta e cartone ad opera dell’industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima»), solo se conformi ai requisiti tecnici indicati nell’allegato 1 al decreto, che vanno attestati con apposita dichiarazione di conformità (vd allegato 3).

Si ricorda che il nuovo provvedimento prevede quanto segue:

  • il gestore dell’impianto di recupero deve applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 (Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti), idoneo a dimostrare il rispetto dei requisiti previsti dal decreto. Il manuale della qualità deve comprendere le procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643 (Carta e cartone – Lista europea delle qualità unificate di carta e cartone da riciclare), e il piano di campionamento;
  • le operazioni di recupero vanno effettuate esclusivamente in conformità alla norma UNI EN 643 (Carta e cartone – Lista europea delle qualità unificate di carta e cartone da riciclare);
  • carta e cartone recuperati possono essere utilizzati «nella manifattura di carta e cartone ad opera dell’industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima» (vd allegato 2). I rifiuti di carta e cartone cessano la qualifica di rifiuto se, a valle delle operazioni di recupero, sono conformi ai requisiti tecnici previsti dall’allegato 1 del decreto in esame;
  • il gestore dell’impianto di recupero dovrà attestare il rispetto dei requisiti tecnici attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tale dichiarazione deve essere redatta al termine della produzione di un lotto di carta e cartone recuperati, utilizzando il modulo previsto all’allegato 3 del decreto, e va inviata per via telematica all’autorità competente ed all’Agenzia per la protezione dell’ambiente territorialmente competente. Detta dichiarazione di conformità va conservata, anche in formato elettronico, dal gestore dell’impianto di recupero;
  • il gestore dell’impianto di recupero dovrà conservare per un anno un campione di carta e cartone recuperati prelevato in conformità alla norma UNI 1082 (Rifiuti – Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati).

Il decreto prevede che per la produzione di carta e cartone recuperati sono ammissibili all’impianto di recupero solo le seguenti tipologie di rifiuti di carta e cartone:
150101 imballaggi di carta e cartone
150105 imballaggi compositi
150106 imballaggi in materiali misti
200101 carta e cartone
191201 carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali
Non possono essere ammessi all’impianto i rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuti indifferenziato.

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