Ricordiamo che da domani 1° luglio i lavoratori fragili impossibilitati a prestare l’attività lavorativa da remoto non potranno più accedere alla speciale tutela che equipara l’eventuale assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero.

L’art. 26, comma 2, del Dl 18/2020 fissava al 30 giugno 2021 la fine dell’eccezionale tutela per le persone che non potendo svolgere la prestazione lavorativa in smart working avevano il diritto ad assentarsi per malattia con riconoscimento del trattamento economico e normativo previsto per il ricovero ospedaliero. Tale condizione, dal 1° di marzo 2021 in considerazione della previsione di cui al punto 3, art. 15 DL 41/2021 (decreto Sostegni), non per altro computabile ai fini della durata massima del periodo di comporto.

Il provvedimento riguardava i lavoratori con disabilità grave accertata dalla competente commissione Asl o quelli in possesso di certificazione medico-legale attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Dal 1° luglio quindi le aziende dovranno gestire questi dipendenti nel seguente modo:

a) utilizzando le prestazioni, se compatibili, ancora con modalità di lavoro agile;
b) farli rientrare al lavoro in presenza considerando le dovute specifiche cautele, da valutare semmai con il medico competente.

Si ricorda che fino al 31 luglio 2021 , cioè fino alla data fine dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti, in base all’articolo 83 del Dl 34/2020, a garantire ai lavoratori fragili un’eccezionale sorveglianza sanitaria, oltre a quella ordinaria prevista dal testo unico sulla sicurezza, finalizzata al contenimento del rischio di contagio.

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