Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea serie L n. 133 del 20 aprile 2021 la Direttiva Delegata (UE) 2021/647 che modifica l’allegato III introducendo una nuova voce di esenzione.

In particolare, la nuova esenzione riguarda l’uso di composti di piombo e cromo esavalente negli iniziatori elettrici e elettronici di esplosivi per uso civile (professionale).
La Commissione ha valutato l’assenza di alternative all’utilizzo di composti di piombo come azoturo, stifnato, dipicramato, minio arancione (tetrossido di piombo) e biossido di piombo oggi utilizzati in componenti essenziali degli iniziatori elettrici ed elettronici (IEE) utilizzati in detonatori elettrici ed elettronici per l’estrazione di minerali, le attività di costruzione e demolizione, nonché nei componenti di sistemi di salvataggio integrati. Esempi di questi componenti sono le testine elettriche, le cariche esplosive primarie e le cariche ritardanti pirotecniche.

Inoltre, non sono state individuate soluzioni alternative che soddisfino tutti i requisiti essenziali al fine di garantire il funzionamento sicuro degli IEE e che permettano la sostituzione del cromato di bario oggi impiegato nelle cariche a lungo ritardo di tali dispositivi.

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ha ritenuto opportuno concedere l’esenzione richiesta a norma dell’art. 5 della Direttiva, introducendo così la voce 45 nell’allegato III, che riportiamo di seguito. L’esenzione è concessa per la durata di 5 anni a decorrere dal 20 aprile 2021.

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