Con la nota del  2 febbraio 2021 il Ministero dell’Ambiente ha chiarito che le  piccole quantità di rifiuti da costruzioni e demolizione prodotte nelle attività “fai da te” in ambito domestico, possono  continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali. La nota, nelle premesse, ribadisce un concetto importante e che noi abbiamo sempre sottolineato come elemento centrale del D.lgs 116/2020 e cioè la finalità statistica della definizione di rifiuti urbano.

Nel testo della nota è infatti scritto:
Il decreto legislativo del 3 settembre 2020, n.116, di recepimento delle direttiva (UE) 2018/851, nel definire il rifiuto urbano, ha di fatto trasposto nell’ordinamento giuridico nazionale quanto indicato all’articolo 1 della medesima direttiva con la finalità di “rafforzare gli obiettivi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti, affinché riflettano più incisivamente l’ambizione dell’Unione di passare ad un’economia circolare”, precisando che la suddetta definizione è introdotta “al fine di definire l’ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché le relative norme di calcolo”.

Tale nuova definizione deve essere pertanto applicata nell’ottica generale di raggiungimento degli obiettivi imposti dalla direttiva e non con il fine di stravolgere una gestione dei rifiuti già strutturata ed efficace, tanto da non voler incidere con la ripartizione delle competenze tra pubblico e privato nell’ambito della gestione medesima.

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