Si informa che il Ministero della Transizione Ecologica MiTE, in accordo con il Ministero delle Finanze, ha emanato la circolare prot. 37259 del 12 aprile 2021 recante “D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all’applicazione della TARI di cui all’art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”

Con tale provvedimento sono forniti importanti chiarimenti in merito alla classificazione dei rifiuti urbani e speciali e, conseguentemente, all’applicazione della TARI (di cui all’articolo 1, commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Di seguito le principali novità:

  • la circolare precisa il calcolo per determinare l’importo per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ex art.238, va predisposto secondo la L.147/2013 per la TARI, e non secondo le indicazioni per la tariffa integrata ambientale (TIA2) richiamata dal suddetto art.238, in quanto abrogata
  • in caso di conferimento a soggetti diversi dal servizio pubblico la riduzione della quota variabile è applicabile quando i rifiuti sono avviati ad una qualunque delle forme di recupero previste dall’allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 (operazioni da R1 a R13) e non solo in caso di avvio a riciclo (come è previsto dalla L.147/2013); inoltre sempre in caso di conferimento a soggetti diversi dal servizio pubblico, i produttori dovranno comunque versare la quota fissa della tariffa rifiuti, relativa ai servizi forniti indivisibili (esempio per lo spazzamento strade)
  • entro il 31 maggio di ogni anno va comunicata l’eventuale scelta di non avvalersi del servizio pubblico (secondo il DL 41/2020) e nella comunicazione occorre indicare le tipologie e le quantità di rifiuti urbani prodotti (la circolare indica che tali rifiuti siano avviati a recupero, mentre non viene precisato nell’art.238; pertanto possano essere avviati anche a smaltimento presso il soggetto privato, ma in questo caso non è possibile è una riduzione della quota variabile della Tari, prevista solo in caso di avvio a recupero); la circolare precisa che questa comunicazione è preventiva e cioè riguarda la scelta che l’interessato intende effettuare per l’anno successivo, mentre il termine ultimo a disposizione dei Comuni per la definizione della Tari è stato fissato al 30 giugno. In merito a questa comunicazione, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm – ex Antitrust) ne ha chiesto la cancellazione in quanto discriminatoria nei confronti degli operatori privati
  • in caso di variazione, durante il quinquennio di riferimento, da un soggetto privato ad un altro di cui il produttore ha scelto di avvalersi, la variazione può essere effettuata durante l’anno e comunicata entro il successivo 31 maggio
  • la circolare ricorda che nell’elenco dell’allegato L-quinques alla Parte IV del D.Lgs.152/06 – elenco delle attività in cui possono essere generati rifiuti urbani – non sono comprese le attività industriali, precisa che:
    *le superfici dove avvengono lavorazioni industriali e pertanto dove si producono rifiuti speciali, sono escluse dalla Tari, sia per quanto riguarda la quota fissa che quella variabile; sono incluse in queste superfici anche i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti;
    *rientrano nel calcolo della Tari, sia quota fissa che variabile, le superfici sulle quali sono prodotti rifiuti urbani come, ad esempio, mense, uffici o locali a questi funzionalmente connessi; la tassazione si applica comunque limitatamente alle attività simili per natura e tipologia di rifiuti prodotti a quelle elencate nell’allegato L-quinques;
    *nel caso in cui i suddetti rifiuti urbani siano conferiti a soggetti privati diversi dal servizio pubblico, per il computo della Tari si applica la sola quota fissa.
    Dette disposizioni per analogia si applicano anche alle attività artigianali (ex art.184 co.3 lett.d) del D.Lgs.152/06) .

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