Fonte Ministero Esteri

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 17 aprile 2021 l’ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021 con la quale sono introdotte importanti modifiche alla disciplina degli spostamenti da e verso l’estero, efficaci dal 18 aprile fino al 30 aprile 2021.

Il provvedimento riordina la normativa relativa alle trasferte di lavoro all’estero, allineando la durata della quarantena a quella prevista in altri paesi Ue.

Per gli spostamenti dai Paesi negli elenchi C, D ed E è obbligatorio il tampone (molecolare o antigenico) con risultato negativo ottenuto nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia. A questo obbligo sono previste eccezioni, per alcune categorie di persone, in vigore a partire dal 19 aprile, come da informativa allegata.

DAL 19 APRILE 2021
ECCEZIONI ALL’OBBLIGO DI TAMPONE DA EFFETTUARSI NELLE 48 ORE PRECEDENTI L’INGRESSO IN ITALIA
(art. 1, comma 2 dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 aprile 2021)
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione , l’obbligo di tampone molecolare o antigenico non si applica:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20;
d) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
e) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
f) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
g) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;
h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
Per queste categorie di ingressi, l’eccezione all’obbligo di tampone precedente all’ingresso sul territorio nazionale si cumula a quelle previste per l’obbligo di isolamento fiduciario e di tampone al termine dell’isolamento.
Ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai due anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.

In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.

La dichiarazione cartacea sarà sostituita, previa apposita circolare del Ministero della Salute, dalla compilazione di un modulo digitale di localizzazione del passeggero.
Il periodo di isolamento previsto per gli ingressi dai Paesi D ed E è ridotto a 10 giorni.

Le restrizioni previste per la regione austriaca del Tirolo sono rimosse.

Gli ingressi dal Brasile sono consentiti anche ai fini del ricongiungimento con il coniuge o la parte di unione civile.

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– Nota eccezioni agg. 17 04 2021
– AUTODICHIARAZIONE STAMPABILE, da utilizzare esclusivamente in caso di impedimenti nella compilazione del modulo digitale: MODELLO
ORDINANZA MIN. SALUTE – 17 APRILE 2021
ORDINANZA MIN. SALUTE – 2 APRILE 2021
ORDINANZA MIN. SALUTE – 30 MARZO 2021
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