In data 13 marzo 2021 è entrato in vigore il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 (clicca qui), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021, recante misure urgenti fino al 30 giugno 2021 per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o nei casi di assenza per infezioni o in quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Nello specifico all’art. 2 il decreto prevede la possibilità di:

  • svolgere la prestazione lavorativa in modalità di Smart working per i lavoratori dipendenti con figli under 16;
  • usufruire congedi parzialmente retribuiti per la cura dei figli minori di anni 14, o non indennizzati per i figli da 14 a 16 anni;
  • beneficiare di un bonus baby sitter fino a 100 euro settimanali per i genitori di figli minori di anni 14, lavoratori autonomi o iscritti alla gestione separata INPS, per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per i lavoratori dipendenti del settore sanitario.

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell’attivita’ didattica in presenza del   figlio, di durata dell’infezione da  SARS  Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono  essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 2 con diritto all’indennita’ di cui al comma 3 e on  sono computati ne’ indennizzati a titolo di congedo parentale.

Si precisa inoltre che nell’ipotesi in cui un genitore svolga la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisca del congedo sopra menzionato, retribuito o non, oppure non svolga alcuna attività lavorativa o sia sospeso dal lavoro, l’altro genitore non potrà fruire del congedo di cui sopra o del bonus, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure prevista dal presente decreto.

Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall’INPS. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa stabilito nel decreto. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e’ stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

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