Pubblicata sul Bur n. 21 del 9..2021 l’ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 11 del 9 febbraio 2021 recante ulteriori misure di contenimento da virus COVID-19.

Il provvedimento ha effetto fino al 5 marzo p.v. e contiene le seguenti disposizioni relative agli esercizi di ristorazione:

  • E’ consentita, dalle ore 15.00 e fino alle 18.00, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati negli spazi disponibili da parte del singolo esercizio e in ogni caso nel rispetto dell’obbligo di distanziamento interpersonale di un metro e delle altre disposizioni delle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni. La mascherina va costantemente utilizzata a copertura di naso e bocca sia in piedi che seduti nonché negli spostamenti nel locale e nello spazio esterno, salvo che per il tempo necessario per la consumazione di cibo e bevande.
  • I servizi di ristorazione devono esporre all’ingresso un cartello indicando il numero massimo di persone ammesse nel locale.
  • È vietata la consumazione di alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell’esercizio di somministrazione.
  • È sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di alimenti e bevande a domicilio.
  • In applicazione dell’art. 1, comma 5, DPCM 14.1.2021, i Sindaci dispongono la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

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