Si ricorda che l’articolo 29 del D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 12 agosto 2020), recante norme di sicurezza per la protezione contro i pericoli relativi alle radiazioni ionizzanti, ha introdotto nuove disposizioni in merito alle radiazioni gamma emesse da determinati prodotti da costruzione.

Il provvedimento, in vigore dal 27 agosto 2020, stabilisce che il livello di riferimento applicabile all’esposizione esterna alle radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione in ambienti chiusi, in aggiunta all’esposizione esterna all’aperto, sia fissato in 1 mSv/anno.

Sono soggetti alla suddetta disciplina i seguenti materiali naturali: alum-shale (cemento contenente scisti alluminosi); materiali da costruzione o additivi di origine naturale ignea tra cui granitoidi (quali graniti, sienite e ortogneiss), porfidi, tufo, pozzolana, lava, derivati delle sabbie zirconifere. Si applica inotre ai seguenti  materiali che incorporano residui dalle industrie che lavorano materiali radioattivi naturali tra cui: le ceneri volanti; il fosfogesso; le scorie di fosforo; le scorie di stagno; le scorie di rame; i fanghi rossi (residui della produzione dell’alluminio); i residui della produzione di acciaio.

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