La legge n. 120/2020, di conversione con modifiche del decreto legge n. 76/22020 (pubblicata sul supplemento ordinario alla GU 14.09.2020) ha introdotto alcune importanti novità in materia di procedure di Valutazione di Impatto Ambientale VIA, modificando la Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006.

In particolare si tratta di modifiche che riguardano una semplificazione e una riduzione dei tempi dei procedimenti

Procedura di verifica assoggettabilità VIA: viene sostituito l’art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 relativo allo svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA; non vengono modificati i termini di durata del procedimento, che restano fissati in circa 90 giorni. Per quanto riguarda la fase iniziale del procedimento, si prevede che l’autorità competente deve verificare la completezza e l’adeguatezza della documentazione presentata entro 5 giorni dalla ricezione della stessa e che può richiedere, per una sola volta, chiarimenti ed integrazioni. Il proponente deve provvedere all’invio della documentazione, inderogabilmente, entro i successivi 15 giorni e qualora non provveda, entro tale termine, la domanda si intende respinta.

Procedure di VIA di competenza statale e regionale: si segnala per i procedimenti di competenza regionale (art. 27-bis) la riduzione a 90 giorni (in precedenza erano 120 giorni) del termine di conclusione della conferenza di servizi che porta al provvedimento autorizzatorio unico e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera prevista dal progetto.

Procedura per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale: sono ridotti i tempi del procedimento, previsto all’art. 21 del d.lgs. n. 152/2006, portandoli da 60 a 45 giorni.

Monitoraggio: all’art. 28, che riguarda l’ottemperanza, da parte del proponente, alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, viene aggiunto un nuovo comma 7-bis. La nuova disposizione stabilisce che il proponente, entro i termini previsti dai provvedimenti dell’autorità competente, deve trasmettere alla stessa «la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte.». L’autorità competente deve provvedere a pubblicare nel proprio sito internet tale documentazione.