Si evidenzia che il DPCM 14 gennaio 2021, contiene all’art. 14 comma 2, la proroga al 5 marzo 2021 della validità dell’ordinanza Ministero Salute 9 gennaio 2021 relativa al divieto di ingresso e transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.

Sono previste eccezioni a tale divieto per i soggetti che non manifestino sintomi da COVID-19 e che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 23 dicembre 2020 ovvero abbiano un motivo di assoluta necessità comprovato mediante autocertificazione. In tali casi, fermi restando gli obblighi di dichiarazione ex art. 7 del DPCM 14 gennaio 2021, l’ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sono consentiti secondo la seguente disciplina:

  • obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
  • obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, il tampone di cui alla presente lettera è effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto;
  •  obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera b)alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora (cfr art. 8, commi da 1 a 5, del DPCM 14 gennaio 2021) previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID- 19 e fatti salvi gli obblighi di dichiarazione ex art. 7 del DPCM 14 gennaio 2021, le disposizioni dell’ordinanza non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.