Si segnalano i seguenti provvedimenti adottati in questi giorni dal Ministero della Salute

ORDINANZA del Ministero della Salute del 09/01/2021 recante “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria”
La presente ordinanza, che produce effetti fino al 15 gennaio 202, prevede che ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, ferme restando le disposizioni di cui al DPCM 3 dicembre 2020 e l’applicazione al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord della disciplina per gli Stati e territori di cui all’elenco E del medesimo decreto, sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.

Per le suddette finalità, l’ingresso e il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sono consentiti a condizione che i soggetti non manifestino sintomi da COVID-19, abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 23 dicembre 2020 ovvero un motivo di assoluta necessità comprovato mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In tali casi, fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 7 del DPCM 3 dicembre 2020, l’ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sono consentiti secondo la seguente disciplina:
a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, il tampone di cui alla presente lettera è effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto;
c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora nei termini di cui all’articolo 8, commi da 1 a 5, del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 7 del DPCM 3 dicembre 2020, le disposizioni della presente ordinanza non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.

CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 644 dell’08/01/2021 
La circolare contiene indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV2 in Unione europea/Spazio Economico Europeo (UE/SEE): misure di prevenzione per i viaggiatori e sorveglianza di laboratorio(pdf, 0.33 Mb)

CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 705 dell’08/01/2021 
Il documento contiene un aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e delle strategie di testing. Considerando l’evoluzione della situazione epidemiologica, le nuove evidenze scientifiche e le indicazioni pubblicate dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie(ECDC)1,2, vengono forniti aggiornamenti sulla definizione di caso ai fini della sorveglianza e sulla strategia di testing e screening che sostituiscono rispettivamente le indicazioni contenute nelle circolari N. 7922 del 09/03/2020 “COVID-19. Aggiornamento della definizione di caso” e N. 35324 del 30/10/2020 “Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica”.

La circolare introduce la seguente DEFINIZIONE DI CASO COVID-19
Criteri clinici
Presenza di almeno uno dei seguenti sintomi:
– tosse
– febbre
– dispnea
– esordio acuto di anosmia, ageusia o disgeusia
Altri sintomi meno specifici possono includere cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito e/o diarrea.
Criteri radiologici
Quadro radiologico compatibile con COVID-19.
Criteri di laboratorio
1. Rilevamento di acido nucleico di SARS-CoV-2 in un campione clinico,
OPPURE
2. Rilevamento dell’antigene SARS-CoV-2 in un campione clinico in contesti e tempi definiti nella sezione dedicata: “Impiego dei test antigenici rapidi”.
Criteri epidemiologici
Almeno uno dei due seguenti link epidemiologici:
– contatto stretto con un caso confermato COVID-19 nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi; se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso;
– essere residente/operatore, nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi, in contesti sanitari (ospedalieri e territoriali) e socioassistenziali/sociosanitari quali RSA, lungodegenze, comunità chiuse o semichiuse (ad es. carceri, centri di accoglienza per migranti), in cui vi sia trasmissione di SARS-CoV-2.

Classificazione dei casi
A. Caso Possibile
Una persona che soddisfi i criteri clinici.
B. Caso probabile
Una persona che soddisfi i criteri clinici con un link epidemiologico,
OPPURE
una persona che soddisfi i criteri radiologici.
C. Caso confermato
Una persona che soddisfi il criterio di laboratorio.
CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 499 del 07/01/2021 
Il provvedimento fornisce ulteriori indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori, a seguito delle numerose richieste di chiarimenti in merito alla circolare del 23/06/2020 (prot. n. 21859) alla luce delle disposizioni normative dettate dagli ultimi DPCM del 3 novembre e del 3 dicembre 2020. I contenuti della nuova circolare hanno lo scopo di armonizzare le procedure in oggetto con la finalità di renderle uniformi su tutto il territorio nazionale: infatti, circa l’organizzazione e prosecuzione dei corsi di primo soccorso BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), numerose realtà territoriali e regionali ne hanno disposto la sospensione alla luce dell’attuale situazione pandemica e nel rispetto delle restrizioni alla formazione descritte nei citati DPCM.
Fatti salvi i numerosi protocolli redatti per l’esecuzione in sicurezza dei corsi suddetti, si rammenta la necessità che gli stessi continuino ad essere svolti, soprattutto con la finalità di rispondere agli obblighi normativi previsti principalmente dal decreto legislativo 81/2008.