Sospensione degli obblighi relativi al collocamento mirato ai sensi della L. 68/99 per i datori di lavoro che fruiscono di interventi di integrazione salariale per emergenza COVID – 19 e differimento al 16/04/2021 del contributo esonerativo degli obblighi di assunzione (DGR 1897 del 29/12/2020).

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020 il decreto Milleproroghe 2021 (D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020).
Per quanto riguarda specificatamente i rapporto di lavoro si segnalano le norme in materia di lavoro agile (smart working) ex articolo 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio (D.L. 34/2020).
Nel dettaglio la proroga, alla data di cessazione dello stato di emergenza e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2021, concerne la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente.
E’ confermato l’obbligo per i datori di lavoro privati di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Per quanto riguarda la sospensione degli obblighi di assunzione dei disabili e delle categorie protette il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con propria circolare n. 19 del 21/12/2020 (link) ha chiarito che detta sospensione vale anche in caso di ricorso alla Cig con causale Covid-19.

Il ministero del Lavoro, dopo aver acquisito il parere positivo dell’ufficio legislativo, specifica che la sospensione degli obblighi occupazionali della legge n. 68/1999, disciplinati dal comma 5 dell’art. 3 della medesima legge, nonché dall’articolo 4 del Dpr n. 333/2000, si applica anche ai datori di lavoro che ricorrano alla Cigo, all’assegno ordinario o alla cassa in deroga per Covid-19 in base agli articoli da 18 a 22 del Dl n. 18/2020.
La necessità di questa precisazione nasce dal fatto che la sospensione è, per previsione normativa, applicabile alle ipotesi di crisi, riorganizzazione aziendale e contratto di solidarietà, per le quali è possibile fare ricorso alla Cigs secondo il Dlgs n. 148/2015, nonché in occasione di procedure di riduzione collettiva del personale in base agli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991 o di dichiarazioni di fallimento.
Successivamente, con una serie di provvedimenti amministrativi, l’ambito di applicazione è stato esteso alla Cig in deroga, al ricorso ai fondi di solidarietà, nonché a quello dell’esodo incentivato per isopensione (articolo 4 della legge 92/2012 – circolare del Lavoro 22/2014).
Per consentire l’applicazione della sospensione anche alle ipotesi di ricorso alla Cigo (e quindi anche all’assegno ordinario) per Covid-19, il Ministero ha valutato come la situazione epidemiologica che ancora stiamo vivendo abbia comportato una situazione di crisi che ha reso più difficile l’adempimento dell’obbligo di assunzione dei disabili.
In ragione di tale valutazione, le aziende interessate potranno beneficiare della sospensione degli obblighi, previa comunicazione agli uffici competenti del collocamento obbligatorio effettuata in base all’articolo 4, comma 1, del Dpr n. 333/2000.
Tale sospensione, però, a differenza di quella dei licenziamenti collettivi, vale solo negli ambiti provinciali sui quali insistono le unità produttive interessate dai provvedimenti di Cigo/Ao/Cigd, e il numero delle assunzioni obbligatorie sospese deve essere proporzionato alle sospensioni o riduzioni di orario applicate che hanno giustificato l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale.
Infine, la sospensione si applica per un periodo pari a quello di durata della fruizione della Cig, al termine del quale l’obbligo si considera ripristinato.

Il contributo esonerativo dagli obblighi di assunzione in scadenza il 16 gennaio 2021 è stato posticipato al 16 aprile 2021.

Con DGR 1897 del 29/12/2020, avente ad oggetto “Differimento dal 16 gennaio 2021 al 16 aprile 2021 del termine per il versamento del contributo esonerativo dagli obblighi di assunzione di persone con disabilità, di cui all’art. 5 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999”, la Giunta Regionale ha stabilito che le imprese possano versare il contributo esonerativo dall’obbligo di assunzione di personale con disabilità entro il 16 aprile 2021 anziché entro il 16 gennaio 2021.
La Giunta regionale ha inteso agevolare le aziende che, in questo momento di stallo dell’economia, potrebbero trovarsi in difficoltà a reperire le risorse finanziarie necessarie per effettuare il versamento dovuto.

Scarica la circolare in pdf.