Fonte SNPA

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) ha recentemente pubblicato il Documento di indirizzo per la valutazione del rischio amianto nei luoghi di lavoro, che aggiorna il precedente “Manuale operativo per la valutazione del rischio amianto nelle Agenzie Ambientali”.

Il “Documento di indirizzo per la valutazione del rischio amianto nel SNPA” è una guida pratica, funzionale alla definizione di un approccio comune a tutte le Agenzie Ambientali per la valutazione e gestione del rischio amianto nei luoghi di lavoro, finalizzato alla tutele della sicurezza dei lavoratori e al controllo del corretto adempimento della normativa in materia.

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) – operativo dal 14 gennaio 2017 – costituisce un sistema a rete che fonde in una nuova identità quelle che erano le singole componenti del preesistente Sistema delle Agenzie Ambientali, che coinvolgeva le 21 Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA), oltre a ISPRA. Sono diversi i compiti che la legge attribuisce al nuovo soggetto: attività ispettive nell’ambito delle funzioni di controllo ambientale, monitoraggio dello stato dell’ambiente, controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento, attività di ricerca, supporto tecnico-scientifico, raccolta, organizzazione e diffusione dei dati ambientali, etc.

SOMMARIO
1. INTRODUZIONE
2. IL SISTEMA AGENZIALE ED IL RISCHIO AMIANTO
3. AMIANTO E NORMATIVA
3.1. Generalità sull’amianto
3.2. La normativa di riferimento
4. ATTIVITÀ DI SOPRALLUOGO E CAMPIONAMENTO SUL TERRITORIO
4.1. Misure comuni a tutte le attività di sopralluogo e campionamento
4.2. Attività di valutazione dello stato di conservazione di coperture in cemento amianto
4.2.1. Precauzioni per il campionamento
4.2.2. Rischi individuati
4.2.3. Dispositivi di protezione individuali
4.3. Attività in cantieri di bonifica di MCA friabili (cantieri confinati)
4.3.1. Accesso al cantiere di bonifica
4.3.2. Procedure di accesso (secondo D.M. 6 settembre 1994)
4.3.3. Precauzioni per il campionamento
4.3.4. Rischi individuati
4.3.5. Dispositivi di protezione individuali
4.4. Attività in cave di ofioliti e/o ex miniere di amianto
4.4.1. Accesso a cave e/o ex miniere di amianto
4.4.2. Precauzioni per il campionamento
4.4.3. Rischi individuati
4.4.4. Dispositivi di protezione individuali
4.5. Attività del settore impiantistico in presenza di amianto
4.5.1. Accesso a ditte/cantieri per verifiche impiantistiche
4.5.2. Rischi individuati
4.5.3. Dispositivi di protezione individuali
4.6. Sopralluogo e campionamento di materiale sospetto nelle attività del settore territoriale (materiali solidi, aerodispersi, acque)
4.6.1. Precauzioni per il campionamento
4.6.2. Rischi individuati
4.7. Trasferimento e trasporto campioni
4.7.1. Programmazione dell’attività
4.7.2. Rischi individuati
4.7.3. Misure generali di prevenzione e protezione
4.8. Le Emergenze Ambientali
4.8.1. Dispositivi di protezione individuale
5. ATTIVITÀ DI LABORATORIO
5.1. Requisiti dei laboratori
5.1.1. Procedure operative
5.2. Accettazione campioni
5.3. Preparativa ed analisi dei campioni
5.3.1. Dispositivi di protezione individuale
5.4. Attività di pulizia e gestione dei rifiuti
5.5. Controllo dell’esposizione .
6. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMIANTO – CRITERI
6.1. Criteri per la valutazione del rischio – Attività territoriali
6.1.1. Probabilità (P)
6.1.2. Gravità del Danno (parametro D)
6.1.3. Determinazione della classe di rischio (parametro R)
6.2. Criteri per la valutazione del rischio – Laboratorio
7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
7.1. Modalità di utilizzo DPI amianto nelle attività territoriali
8. INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO
8.1. Corso di formazione/aggiornamento rischi connessi all’ esposizione all’amianto
8.1.1. Argomento – Valutazione del Rischio
8.1.2. Argomento – Misure di Prevenzione e Protezione
8.1.3. Argomento – DPI
8.2. Il Responsabile amianto – Valutazione del rischio, controllo e bonifica ……………………………………….. 55
9. LA SORVEGLIANZA SANITARIA
10. BIBLIOGRAFIA
ALLEGATO 1 – Modulo di segnalazione esposizione non prevedibile ad agenti cancerogeni – (Art. 240 –
D.Lgs. 81/08)

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