Pubblicata sul Bur n. 178 del 24 novembre 2020 l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 156 del 24 novembre 2020 contenente ulteriori misure di contenimento dell’emergenza COVID-19.

La presente ordinanza ha effetto dal giorno 26 novembre al 4 dicembre 2020; si segnalano in particolare le seguenti misure:

1. Misure di carattere generale e relative agli esercizi  di commercio al dettaglio
È obbligatorio l’uso corretto della mascherina al di fuori dell’abitazione, a eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; l’abbassamento momentaneo della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il consumo di tabacchi deve, in ogni caso, essere rigorosamente limitato temporalmente alla consumazione e deve comunque avvenire nel rispetto della distanza minima di un metro, sia seduti che, quando ammesso, in piedi, salvo quanto disposto dai protocolli vigenti o da specifiche previsioni maggiormente restrittive; in caso di violazione della disposizione predetta da parte di avventori di esercizi di somministrazione risponde sanzionatoriamente anche il gestore, eventualmente con la chiusura immediata dell’esercizio in caso di plurime contestuali violazioni

È consentito svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all’aperto, presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e, in ogni caso, al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i soggetti residenti o alloggiati in tali aree;

L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni.

È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura dell’esercizio stesso.

Dalle ore 15 fino alla chiusura dell’esercizio, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono rispettare le linee guida di cui all’apposita scheda dell’allegato 9 del dpcm 3.11.2020 e ssmm, assicurando, in ogni caso, che il menu sia offerto su supporto digitale o su supporto usa e getta, che non sia attuata nessuna forma di buffet, che sia costantemente rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro e che presso ciascun tavolo non siano seduti più di quattro soggetti tra loro non conviventi; la mascherina va utilizzata in tutti gli spostamenti; il liquido igienizzante deve essere disponibile in entrata, sui tavoli e nei bagni;

In tutti gli esercizi di commercio al dettaglio, singoli o inseriti in centri commerciali o parchi commerciali, si applicano i seguenti indici massimi di compresenza di clienti:

  • esercizi fino a 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente, come da allegato 11 del dpcm 3.11.2020;
  • esercizi fino a 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati;
  • esercizi sopra i 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 30 mq.

Nelle eventuali code di attesa va rigorosamente rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Il gestore è responsabile del rispetto della previsione.

Al fine di consentire il controllo sull’applicazione delle previsioni di cui al punto 9, il gestore:
è obbligato ad apporre all’ingresso degli esercizi di commercio al dettaglio singoli e all’ingresso di ciascun centro commerciale o parco commerciale appositi strumenti e/o apparecchi che indichino il numero massimo di presenze consentite in applicazione dei parametri di cui al predetto punto 9);
garantisce costantemente, tramite strumento elettronico “contapersone” o personale di vigilanza, il rispetto dei parametri di cui sopra, assicurando la presenza di clienti in misura non superiore a quella fissata.
In caso di mancata installazione del cartello con il limite massimo di compresenze e/o di presenze di clienti superiore a quello massimo determinato secondo i suddetti parametri, è disposta obbligatoriamente la misura cautelare dell’immediata chiusura dell’esercizio da parte dell’organo accertatore

Nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali e i parchi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.
Nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari.
La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

2.Misure riguardanti i medici di medicina generale
I medici  di  medicina  generale  operanti  in  Regione del  Veneto  applicano obbligatoriamente  le  disposizioni, ad  essi  relative, del  protocollo  approvato  dal Comitato  regionale  della  medicina  generale  in  data  30.10.2020  e  riprodotto nell’allegato 1 della presente ordinanza.
Le Aziende Ulss applicano obbligatoriamente,  per  quanto  di  competenza,  il suddetto protocollo.

Nell’allegato 1 suddetto in particolare è previsto per i Medici di Medicina Generale quanto segue:

Gestione dell’esito del tampone rapido
In caso di esito positivo:il Medico di Medicina Generale che ha eseguito il tampone rapido, comunica l’esito al paziente ed informa l’interessato del percorso seguente. Il Medico registra conseguentemente l’esito positivo nel sistema informativo, valuta le condizioni cliniche, e dispone la misura contumaciale (quarantena o isolamento domiciliare fiduciario) in attesa dell’esito del tampone di conferma, quando previsto. Il Medico prende in carico il paziente e fornisce le opportune indicazioni igienico-sanitarie e comportamentali da seguire nel periodo in oggetto, avviando le attività di sanità pubblica previste al punto
In caso di esito negativo:è registrato nel sistema informativo dedicato ed è rilasciata attestazione al paziente.

Misure di rafforzamento a supporto alle azioni di sanità pubblica
I Medici di Medicina Generale, inclusi i Medici di Continuità Assistenziale:
-dispongono, per i soggetti con esito positivo del test per Covid-19, quando necessario, il periodo di inizio e fine isolamento con relativo provvedimento contumaciale;
-dispongono, per i contatti stretti di caso confermato di Covid-19 da loro individuati, il periodo di inizio e fine quarantena con relativo provvedimento contumaciale;

La  disposizione  della  misura  della  quarantena  così prevista (primi  due  interlinea del punto 2) del protocollo di cui all’allegato 1) per il caso di esito positivo del tampone  rapido  sostituisce la  disposizione  del  SISP-Servizio  di  igiene  e  sanità pubblica e vale agli effetti, tra l’altro, sanzionatori, della previsione di cui all’art. 1,  comma  6 e  7 del  decreto  legge  33  del  2020, nonché  agli  effetti  del  regime lavorativo.

3. Misure relative ai pediatri di libera scelta
I Pediatri di Libera Scelta applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui al protocollo approvato il 19.11.2020, riprodotto nell’allegato 2) della presente ordinanza;
Le  Aziende  Ulss  applicano  obbligatoriamente,  per  quanto  di  competenza,  il suddetto protocollo.

Nell’allegato 2 suddetto in particolare è previsto per i I Pediatri di Libera Scelta quanto segue:

Gestione dell’esito del tampone rapido
Il PLS che esegue il tampone provvede alla registrazione della prestazione eseguita e del risultato ottenuto sul sistema informativo messo a disposizione dalla Regione anche grazie alla cooperazione applicativa del gestionale del pediatra.
In caso di esito positivo: il Pediatra di Libera Scelta che ha eseguito il tampone rapido, comunica l’esito al genitore/rappresentante legale ed informa l’interessato del percorso conseguente, registra l’esito positivo, valuta le condizioni cliniche e dispone la misura contumaciale (isolamento domiciliare fiduciario) contestualmente attraverso il sistema informativo in attesa dell’esito del tampone di conferma, se previsto. Il PLS prende in carico il paziente e fornisce le opportune indicazioni igienico-sanitarie e comportamentali da seguire nel periodo in oggetto, avviando le attività di sanità pubblica previste al punto 2. Invita a rivolgersi al proprio PLS se il tampone è stato eseguito da altro PLS.
In caso di esito negativo: è registrato nel sistema informativo dedicato ed è rilasciata attestazione al paziente.

2. Misure di rafforzamento a supporto alle azioni di sanità pubblica
I Pediatri di Libera Scelta, per i propri assistiti testati nel proprio studio o da altri PLS nelle sedi dedicate secondo il presente accordo:
– dispongono, per i soggetti con esito positivo del test per Covid-19, quando necessario, il periodo di inizio e fine isolamento con relativo provvedimento contumaciale;
– per i contatti stretti familiari di caso confermato di Covid-19 da loro individuati annota sul sistema informativo le generalità ed i recapiti;

La disposizione della quarantena da parte del pediatra di libera scelta adottata in conformità al protocollo vale agli effetti dell’art. 1, commi 6 e 7, d.l. 33/20 con  ogni conseguenza sul piano   sanzionatorio  e con sostituzione   di provvedimenti dei servizi di igiene e salute pubblica del Servizio Sanitario Regionale e ad ogni altro effetto giuridicamente rilevante.

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