Fonte Ministero Interno

Resa disponibile e inviata ai Prefetti una nuova circolare del Ministero dell’Interno che fornisce alcune indicazioni sui profili attuativi del decreto del DPCM 24 ottobre 2020, con il quale sono state introdotte nuove e più restrittive misure di contrasto alla diffusione del Covid-19.

Si ricorda che le disposizioni del DPCM suddetto trovano applicazione dalla data del 26 ottobre, in sostituzione di quelle del DPCM del 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal DPCM18 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.

Si evidenziano le seguenti indicazioni fornite nella circolare in merito a:

Raccomandazioni
Nel d.P.C.M. 24 ottobre 2020, come già in precedenti provvedimenti, si rinvengono alcune nuove previsioni di contenuto esortativo, formulate in termini di raccomandazione, le quali, benché non correlate a sanzioni, intendono sollecitare l’adozione di comportamenti ispirati alla massima prudenza e al senso di responsabilità dei singoli.

Mobilità personale (art.1, comma 4)
Rientra nel novero delle suddette previsioni l’articolo in epigrafe, con il quale viene fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto, pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
Si fa presente che, trattandosi di raccomandazione, non occorre che le persone interessate ai suddetti spostamenti siano munite di autodichiarazione, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Resta ferma, invece, la necessità di giustificazione degli spostamenti in tutti i casi di limitazioni alla mobilità introdotte con provvedimenti più restrittivi di ambito regionale.

Ricevimento di ospiti nelle abitazioni private (art.1, comma 9, lett. n)
Per quanto riguarda il ricevimento di ospiti presso la propria abitazione, il d.P.C.M. in commento rafforza la raccomandazione riferita al medesimo contesto contenuta nel precedente provvedimento presidenziale.
Tenuto conto della stringente necessità di prevenire la diffusione del virus, che può essere agevolata da contatti occasionali anche tra familiari non conviventi, e pertanto di adeguare i propri comportamenti, anche nella sfera privata, a un principio di massima cautela, viene raccomandato che nelle abitazioni private si eviti di ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
Va da sé che anche ove ricorrano tali particolari circostanze andranno seguite le regole prudenziali legate all’uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree.
Si ribadisce, a beneficio dell’attività degli organi accertatori, che le previsioni del d.P.C.M. esplicitate in forma di raccomandazione non determinano, nel caso di comportamenti difformi, l’irrogazione di sanzioni.

Convegni, congressi e altri eventi (art.1, comma 9, lett. o)
La sospensione delle attività convegnistiche e congressuali, già in vigore, è ora estesa anche ad altri eventi, ferma restando la possibilità di svolgimento con modalità a distanza.
Alla dizione “altri eventi” sono evidentemente riconducibili una pluralità di occasioni e circostanze, che presentino caratteristiche e modalità di svolgimento tali da determinare situazioni suscettibili di favorire la diffusione del contagio (si pensi, solo a titolo esemplificativo, alle conferenze, alle presentazioni di prodotti editoriali o commerciali, ecc.).
La disposizione in esame, infine, stabilisce che tutte le cerimonie pubbliche si svolgano nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti, e in assenza di pubblico, e non più, dunque, con misure organizzative che ne limitino l’affluenza.

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