Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13.10.2020 il DPCM firmato il 13 ottobre 2020, contenente misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale. Le disposizioni si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

Si evidenziano di seguito le principali novità.

Mascherine
L’articolo 1 del nuovo DPCM prevede che è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Dall’obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Viene inoltre fortemente raccomandato l’utilizzo dei dispositivi anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Attività produttive industriali e commerciali
L’articolo 2  del DPCM richiede che sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali (fatto salvo quanto previsto dall’art. 1) rispettino i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso  per i cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro dei trasporti, il Ministro del lavoro e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso  per ill settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14.

Fiere e congressi, attività lavorative e ricreative, feste e cerimonie
In merito alle attività lavorative e ricreative  restano sospese (art.1, comma 6, punto n) le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei. Sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ art. 2 dell’ordinanza 3.02.2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.

Smart working
Si raccomanda alle attività professionali che vengano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.

Ristoranti e altri servizi di ristorazione
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con servizio al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di servizio al tavolo. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie previste sia nella fase di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione da asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone.

Attività sportiva o motoria all’aperto
È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

Attività sportiva di base in palestre, piscine, circoli sportivi, etc
L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

Sport di contatto: gare e competizioni amatoriali
Il DPCM dispone il divieto di tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale.

Allegati

Testo DPCM 13 ottobre 2020
Testo ALLEGATI DPCM 13 ottobre 2020

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