Fonte https://www.siml.it/

Si riportano di seguito due commenti contenenti importanti osservazioni della Società Italiana di Medicina del Lavoro SIML in merito alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori/lavoratrici fragili.

1) Osservazioni sulla Circolare n. 13 del 4 settembre 2020, prot. 28877

In data odierna, 4 settembre 2020, è stata emanata la circolare, congiuntamente, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute. Il documento, peraltro già anticipato e molto atteso, reca importanti aggiornamenti e chiarimenti in merito alla problematica derivante dalla individuazione e gestione dei cosiddetti “lavoratori fragili” in relazione all’attuale emergenza sanitaria per l’epidemia Covid-19.

La circolare richiama, in premessa, la fondamentale importanza della sorveglianza sanitaria in tutti i luoghi di lavoro, con riferimento all’opportunità di contestualizzare le diverse tipologie di tutela in relazione alle situazioni derivanti dalle singole realtà produttive e dell’andamento epidemiologico del contesto territoriale.

Dopo un richiamo al contesto normativo di riferimento, in particolare all’art. 5 della Legge 300/70 e all’art. 41 del D.Lgs. 81/08, il documento si sofferma a definire il concetto di “fragilità”, già determinato – ma non palesemente precisato – in precedenti DPCM e nella stessa circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 26/04/2020. A tale proposito, facendo riferimento ai più recenti dati derivanti dal sistema di sorveglianza epidemiologica dell’ISS e dall’analisi delle cartelle cliniche dei soggetti deceduti per Covid-19, viene chiarito che tale condizione di fragilità va individuata “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo di biologico sia di tipo clinico”. Viene altresì puntualizzato che non può incardinarsi alcun automatismo tra l’età avanzata (> 55 anni) e un presunto stato di maggiore fragilità, in quanto il parametro relativo all’età va sempre preso in considerazione “congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio”.  

Dal punto di vista operativo la circolare specifica che a tutti i lavoratori deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione delle previste misure di sorveglianza sanitaria a fronte del conclamato rischio di esposizione al contagio da SARS-CoV-2, segnatamente l’esecuzione di una visita su richiesta ex art. 41 co 2 lettera c) del D.Lgs. 81/08, in ragione della sussistenza di patologie con scarso compenso clinico di natura cardiovascolare, respiratoria, metabolica o altro. Dette istanze dovranno essere corredate da una adeguata e probante documentazione sanitaria, da inviare al medico competente con procedure di idonea salvaguardia del segreto professionale.

In relazione alla eventualità che non sia stato nominato il medico competente, la circolare indica – come in analoghi testi precedenti – la possibilità di ricorrere a enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, cioè l’INAIL e le aziende sanitarie locali, aggiungendo però in modo ragionevole e legittimo anche i dipartimenti di Medicina Legale e di Medicina del Lavoro delle Università, che del resto già svolgono quotidianamente analoghe attività di sorveglianza sanitaria a vario titolo.

Il documento puntualizza che resta in capo al datore di lavoro l’obbligo di fornire la dettagliata descrizione della mansione specifica svolta dal dipendente e dell’ambiente di lavoro in cui si svolge, compresa la possibilità di svolgere tale mansione in regime di lavoro agile (smart-working); in realtà tali informazioni, in buona sostanza, dovranno essere rese solo agli enti esterni all’azienda/unità produttiva poiché già note al medico competente incaricato, che conosce a fondo il DVR, la tipologia di lavoro e gli ambienti in cui si svolge.

All’esito della valutazione sanitaria specialistica condotta con le modalità di cui detto prima il medico competente nominato – o il medico del lavoro degli enti esterni prima individuati – dovrà esprimere un peculiare giudizio di idoneità, “fornendo, in via prioritaria, Indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-Cov-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentono soluzioni alternative”.

Qui può essere utile esprimere alcune osservazioni.

  • Va intanto sottolineato che la natura giuridico-sanitaria di tale giudizio è differente da quello espresso ai sensi dell’art. 41 co 6 del cit. DL 81/08 nei casi di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria periodica e discende ed è giustificata essenzialmente dall’attuale fase di emergenza sanitaria. La circolare prevede anche che il suddetto controllo possa anche essere ripetuto, a distanza di qualche tempo, per modificare eventualmente il giudizio posto in precedenza alla luce dell’andamento epidemiologico e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.
  • Nulla viene indicato, tuttavia, per quei casi – seppure probabilmente rari – di lavoratori che risultassero “inidonei” alla prosecuzione dell’abituale attività lavorativa in assenza della possibilità di essere adibiti a occupazioni in lavoro agile, tele-lavoro o lavoro a distanza (come ad esempio la didattica a distanza per le scuole). Sarebbe opportuno che su questo aspetto, come ben si comprende assai rilevante per medici e lavoratori, si pronunciassero tempestivamente gli enti e le istituzioni preposte.
  • La circolare esprime quindi alcune indicazioni relative alle istanze ex art. 83 del DL n. 34/2020 (“sorveglianza sanitaria eccezionale”), riprendendo sostanzialmente la normativa vigente e quanto stabilito nei paragrafi precedenti in merito alle indicazioni operative e alla disciplina speciale disposta dal nuovo impianto normativo dell’emergenza Covid-19.
  • Per quanto riguarda, infine, la modalità di espletamento delle visite da parte del medico competente, il testo richiama l’opportunità di un graduale e progressivo ripristino delle visite mediche periodiche stabilite dal D.Lgs. 81/08, interrotte nel periodo di lock-down e successivo, in considerazione dell’andamento epidemiologico a livello locale e con particolare attenzione al rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della Salute e dell’OMS, quali: dotazione di infermeria aziendale o ambiente idoneo tale da consentire la sanificazione periodica, il distanziamento, fornito di un adeguato ricambio d’aria, con servizi igienici e/o disinfettanti che assicurino la costante igiene delle mani. La programmazione delle visite dovrà evitare inutili e prolungate attese per scongiurare assembramenti e prevedere in ogni caso l’utilizzo costante di mascherina. Viene ribadito che in alcuni casi, in base alla situazione epidemiologica provinciale o regionale, possa essere ancora differita l’esecuzione delle visite mediche periodiche e delle visite mediche alla cessazione del rapporto di lavoro e resta intesa la massima cautela nell’esecuzione di esami strumentali che possano esporre al contagio da SARS-CoV-2 (quali ad esempio le spirometrie o i controlli dell’aria espirata con etilometro), qualora non possano eseguirsi in ambienti idonei e con adeguati DPI.

Si tratta, in conclusione, di un documento che riordina e chiarisce la materia affrontata alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche ed epidemiologiche inerenti la nuova patologia Covid-19, che giunge in un momento assai delicato sul piano sociale, in coincidenza alla ripresa dell’attività economica e produttiva e in vista della riapertura dell’anno scolastico, e che sarà di sicura utilità per i medici del lavoro e per tutti i medici competenti italiani.”
2) Il rientro al lavoro dei soggetti fragili
Con la pubblicazione del Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 si pone all’attenzione dei Medici Competenti il rientro al lavoro dei lavoratori cosiddetti “fragili”, cioè coloro che in virtù del possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata ai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, sono stati posti in astensione dal lavoro, dopo varie proroghe, fino all’appena trascorso 31 luglio 2020.

Curiosamente il DL citato ha ricompreso fra i vari articoli e provvedimenti posti in proroga di scadenza al 15 ottobre 2020, quelli interessanti le disposizioni in materia di lavoro agile “i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017,n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Il DL 83/2020 ha altresì prorogato al 15 ottobre prossimo anche l’articolo 90 del DL 34/2020 convertito nella Legge 77/2020: Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione chetale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-COV2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa. Per l’intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

Pertanto, risulta evidente la disparità di trattamento tra quel lavoratore “fragile” (secondo le definizioni sopra riportate) che può svolgere un’attività lavorativa in modalità agile (prevalentemente o esclusivamente di carattere amministrativo?) e la numerosa quota parte di lavoratori “fragili” occupati in attività non compatibili con le caratteristiche della prestazione (agile).

Quindi dovendoci ragionevolmente occupare della gestione dei lavoratori “fragili” che dovranno rientrare al lavoro si pongono alcune considerazioni.

  1. Non si rintraccia nella normativa vigente l’obbligo di una visita medica tout-court di idoneità lavorativa “di rientro” alla stregua di quella prevista, ad esempio, dopo 60 giorni di assenza continuativa dovuta a motivi di  salute stabilita ex 81/08 in quanto tali lavoratori sono sì “fragili” ma in via cronica e non oggetto di un episodio acuto di malattia; rimane salvo il principio in base al quale se si fosse verificata nel periodo di astensione una situazione come l’ultima descritta, allora sarà il lavoratore a  farsi parte attiva per rendere noto l’evento richiedendo visita al Medico Competente affinché possano esserne valutati gli esiti in relazione ai rischi professionali cui dovrà essere riesposto il lavoratore medesimo al rientro sul luogo di lavoro.
  2. La situazione dei lavoratori con “fragilità” che rimangono verosimilmente incompatibili (ad esempio, soggetti affetti da tumori di recente insorgenza o, ancora, soggetti in terapia fortemente immunosoppressiva per diverse patologie) con la situazione di emergenza comunque sancita con la proroga al 15 ottobre (a seguito di considerazioni che vedono la presenza di focolai in varie zone d’Italia, di diversa origine, ma che comunque non rendono “immune” alcun luogo di vita e conseguentemente di lavoro) può essere opportunamente «risegnalata» a mo’ di rinforzo (del parere e/o del giudizio previamente espresso all’allontanamento dal lavoro all’inizio del periodo emergenziale) da parte del Medico Competente al Datore di Lavoro e che ogni decisione difforme è sua responsabilità e che il trattamento economico esula dalle nostre competenze.

Rimane pertanto fondamentale in questa fase di rientro al lavoro, da parte del Datore di Lavoro, rinnovare l’informativa ai lavoratori “fragili” di poter essere rivalutati su loro precisa richiesta al Medico Competente ai sensi dell’art. 41, al comma2, lettera c) o perché durante il periodo di astensione dal lavoro è occorsa una variazione significativa del loro stato di salute o perché possano essere stati contagiati da SARS-COV2 e comunque per avere maggiori misure di prevenzione dal contagio in quanto soggetti iper-suscettibili.

Fra queste ultime si ricordano, ad esempio, l’utilizzo di maschere FFP2 (dove normalmente possono essere in uso quelle chirurgiche), l’adozione di barriere para-fiato (in mansioni di carattere amministrativo o comunque di front office), misure organizzative e procedurali per evitare la presenza in assembramenti  o eccessiva vicinanza ad altri colleghi o  molto più particolari come quelle proprie dell’ambito sanitario quali l’esclusione dell’operatore sanitario da aree Covid certe o sospette o da quelle attività che possono prevedere manovre aerosolizzanti o comunque invasive dell’albero respiratorio.
Si ricorda, infine, che la modalità di esecuzione della visita medica, nelle condizioni sopra descritte, è in presenza.