Raddoppio del limite di esenzione del welfare aziendale per l’anno 2020

Il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) ha previsto, all’articolo 112, limitatamente al periodo d’imposta 2020 l’innalzamento da € 258,23 ad € 516,46 (quindi il doppio) del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Ricordiamo che il limite di esenzione di € 258,23 – aumentato ad € 516,46 per il 2020 – è regolamentato dall’art. 51, comma 3 del TUIR e trova applicazione nell’ambito dei cosiddetti fringe benefits riconosciuti ai lavoratori.
Il raddoppio dell’esenzione fiscale mira ad agevolare la concessione di buoni acquisto (buoni spesa e carburante) per venire incontro alle necessità dei dipendenti e delle loro famiglie e sostenere il loro reddito riducendo il cuneo fiscale.
Entro tale limite, il valore di beni ceduti e servizi erogati dalle imprese ai propri lavoratori dipendenti non concorrerà alla formazione del reddito, e sarà quindi esente da imposte e contributi.
Ricordiamo che qualora l’importo del fringe benefit di € 516,46 (piuttosto che di € 258,23 dall’anno 2021 e per gli anni avvenire) superi il citato limite, lo stesso concorrerà interamente alla formazione del reddito.


BONUS OCCUPAZIONALI – Incentivi per l’occupazione dei giovani e la stabilizzazione dei dipendenti delle imprese colpite dalla pandemia di COVID-19 nella Regione del Veneto

La regione Veneto con delibera n. DGR n. 933 del 09 luglio 2020 ha stabilito un incentivo economico al fine di favorire l’incremento occupazionale dei giovani, età compresa tra i 18 e i 35 anni, e la stabilizzazione dei lavoratori già dipendenti nelle imprese al fine di fronteggiare le importanti ripercussioni causate dall’epidemia da COVID-19.
Inoltre con la tale incentivo la Regione del Veneto intende ridurre il divario di genere in tema di partecipazione attiva al mercato del lavoro riconoscendo un maggiore incentivo per le assunzioni e le trasformazioni dei rapporti di lavoro delle lavoratrici.
L’iniziativa riconosce un contributo per le imprese che, nel periodo tra il 1 febbraio ed il 31 ottobre 2020, avranno instaurato rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato full time di durata almeno pari a 12 mesi oppure che avranno proceduto alla trasformazione dei rapporti di lavoro a termine, già in essere con i lavoratori, in contratti a tempo indeterminato full time.
L’ammontare del Bonus è definito in base alla tipologia di contratto e del destinatario.
In particolare:
per le giovani lavoratrici è pari ad € 6.000,00 nel caso di assunzioni o trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato e ad € 4.000,00 nel caso di assunzioni a tempo pieno e determinato di durata di almeno di 12 mesi;
per i lavoratori è invece pari ad € 5.000,00 nel caso di assunzioni o trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato e ad euro € 3.000,00 nel caso di assunzioni a tempo pieno e determinato di durata di almeno di 12 mesi.
Il Bonus sarà riconosciuto a condizione che la nuova assunzione o la trasformazione contrattuale rappresenti un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata calcolato in ULA (Unità Lavorative Annue).

Per maggiori dettagli rinviamo ai seguenti allegati:

Allegato 1) _ Avviso (clicca qui)

Allegato 2) _ Scheda di sintesi dell’incentivo (clicca qui)

Allegato 3) _ Bando Bonus occupazione giovani (clicca qui)

Scarica la circolare in pdf.