Fonte Aulss 9 Scaligera

Rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza delle persone provenienti da Romania, Bulgaria e Paesi extra UE e Schengen

1. Obblighi di segnalazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero

Ai sensi del DPCM del 7 agosto 2020, tutte le persone che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell’allegato 20 (si veda punto 3), anche se asintomatiche, SONO OBBLIGATE a comunicare tempestivamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio ed avviare immediatamente l’isolamento fiduciario presso il domicilio prescelto.
Tale comunicazione, per i cittadini che fanno ingresso sul territorio della provincia di Verona, deve essere resa compilando il modulo on-line rientro dall’estero. Va compilata una dichiarazione per ogni persona che fa ingresso in Italia.
Nel caso di comparsa di sintomi COVID-19 il cittadino dovrà avvisare immediatamente il proprio Medico di Medicina Generale (o Pediatra di Libera Scelta) o in alternativa il Medico di Continuità Assistenziale.
Si ricorda che l’isolamento fiduciario prevede la permanenza obbligatoria e continuativa per tutto il periodo previsto presso il domicilio scelto, secondo le modalità indicate dall’Istituto Superiore di Sanità: indicazioni ISS (pdf 0,2Mb). Tale condizione potrà essere verificata anche dalle forze dell’ordine.
Ulteriori informazioni possono essere chieste al numero verde dell’AULSS 9 Scaligera: 800 936 666 (dal Lunedì al Venerdì 9.00-16.00, Sabato 9.00-13.00).
NB: per le limitazioni dovute all’emergenza COVID 19 sugli spostamenti da e verso Stati e territori esteri si prega di far riferimento al sito “Viaggiare Sicuri” del Ministero degli affari esteri: http://www.viaggiaresicuri.it/

2. Esenzioni degli obblighi di cui al punto 1 sopra riportati

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19, gli obblighi di quarantena per 14 giorni e di sorveglianza sanitaria non si applicano:

  • all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
  • al personale viaggiante;
  • ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20 (vedi punto 3);
  • agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Paesi di cui agli elenchi C e F dell’allegato 20 (si veda punto 3), gli obblighi di quarantena per 14 giorni e di sorveglianza sanitaria non si applicano:

  • a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare l’isolamento fiduciario ed effettuare la comunicazione prevista al punto 1;
  • a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare l’isolamento fiduciario ed effettuare la comunicazione prevista al punto 1;
  • ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D dell’allegato 20 (si veda punto 3) che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
  • al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
  • ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  • al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore. In questo caso vige l’obbligo di effettuare specifica comunicazione al dipartimento di prevenzione attraverso modulo on-line rientro soggiorno estero inferiore alle 120 ore;
  • ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare nell’esercizio delle loro funzioni;
  • agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

3. Elenco paesi classificati ai sensi dell’Allegato 20 DPCM 7 agosto 2020

Elenco A
Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

Elenco B
Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco.

Elenco C
Bulgaria, Romania

Elenco D
Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay

Elenco E
Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco

Elenco F
Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana
Kosovo, Montenegro e Serbia
Colombia