Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L n. 44 del 18/02/2020, il Regolamento (UE) 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP).

Il regolamento in vigore al 1° ottobre 2021 modifica l’allegato VI del CLP con l’aggiornamento di 12 voci e l’aggiunta di 17 nuove sostanze con classificazione ed etichettatura armonizzata.

Tra queste si segnala l’aggiunta della voce relativa al biossido di titanio; [in polvere contenente ≥ 1 % di particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm]. Per le miscele contenenti biossido di titanio sono inserite le voci EUH211 e EUH212 nell’allegato II del regolamento CLP come misura di accompagnamento alla nuova classificazione del biossido di titanio (TiO2; Carc. 2 inalato). Essi hanno lo scopo di mettere in guardia gli utenti contro l’inalazione di goccioline e polveri contenenti TiO2.

L’etichetta dell’imballaggio delle miscele liquide contenenti ≥ 1 % di particelle di biossido di titanio di diametro aerodinamico pari o inferiore a 10 μm deve recare la seguente indicazione:

  • EUH211: “Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.”

L’etichetta dell’imballaggio delle miscele solide contenenti ≥ 1 % di particelle di biossido di titanio deve recare la seguente indicazione:

  • UH212: “Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri.”

Inoltre, l’etichetta dell’imballaggio delle miscele liquide e solide non destinate alla vendita al pubblico e non classificate come pericolose che sono etichettate con l’indicazione EUH211 o EUH212 deve recare l’indicazione:

  • EUH210 «Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta».

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