Entrato in vigore il Decreto Legislativo del 1 giugno 2020, n. 44 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”(Gazzetta Ufficiale n. 145 del 9.6.2020).
Oltre a fornire gli elenchi aggiornati degli agenti cancerogeni o mutageni pericolosi e dei relativi livelli di esposizione, il decreto introduce una modifica al D.Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
In particolare il comma 6 dell’articolo 242 del TU viene sostituito dal seguente:
«6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessita’ che la stessa prosegua anche dopo che e’ cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.».
Il nuovo decreto apporta le seguenti modifiche al Titolo IX, Capo II, “Protezione da agenti cancerogeni e mutageni”, del D.Lgs 81/2008 come segue:
L’elenco delle Sostanze, Miscele e Processi in All. XLII è stato modificato con l’inserimento di attività che comportano l’esposizione a polvere di silice cristallina respirabile; il nuovo processo di lavoro soggetto a valutazione del rischio cancerogeno è “Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione”.
È stato modificato l’allegato XLIII, recante la lista di valori limite di esposizione professionali, tramite modifica dei limiti precedentemente esistenti e aggiunta di nuovi. quindi il nuovo decreto introduce 11 nuove sostanze cancerogene; tra le novità più rilevanti segnaliamo:
L’abbassamento del valore limite di esposizione a cloruro di vinile monomero;
L’abbassamento del valore limite di esposizione a polveri di legno duro (frazione inalabile);
L’inserimento di valori limite di esposizione professionale per i Composti del Cromo VI;
L’inserimento di valori limite di esposizione professionale per la polvere di silice cristallina respirabile;
L’inserimento di valori limite di esposizione professionale per l’ossido di etilene;
L’inserimento di valori limite di esposizione professionale l’1-3-butadiene.
Le sostanze cancerogene introdotte dalla norma nell’allegato XLII sono pertanto:
- Composti di cromo VI
- Fibre ceramiche refrattarie
- Polvere di silice cristallina respirabile
- Ossido di etilene
- 1,2-Epossipropano
- Acrilammide
- 2-Nitropropano
- o-Toluidina
- 1,3-Butadiene
- Idrazina
- Bromoetilene