Fonte www.inail.it

Reso disponibile dall’INAIL sul proprio sito il documento “Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento”.

Il documento descrive le fasi di cui si compone l’attività di prima verifica periodica dei generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kw.

Il lavoro fornisce le indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della verifica, comprensiva delle istruzioni, la compilazione della scheda tecnica e del verbale di prima verifica periodica.

Si ricorda che l’allegato II del Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche (art. 71, d.lgs. 81/2008) delle attrezzature a pressione elencate nell’allegato VII del D.lgs. 81/2008.

In particolare il datore di lavoro che “esercisce”, che mette in servizio attrezzatture a pressione ricadenti tra quelle richiamate dal citato allegato VII del Testo Unico deve:

  • dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’Inail – utilizzando la procedura telematica CIVA” (con la circolare n. 12/2019 l’Inail ha messo a disposizione dell’utenza la procedura telematica Inail di Certificazione e Verifica di Impianti e Attrezzature – CIVA) – che “provvede all’assegnazione di una matricola. Se l’attrezzatura/insieme non è esclusa/o dal controllo di messa in servizio, ai sensi dell’art. 5 del d.m. 329/04, prima di metterla/o in servizio si deve richiedere che venga sottoposta/o alla verifica di messa in servizio, ai sensi dell’art. 4 del d.m. 329/04
  • richiedere la prima delle verifiche periodiche all’Inail – utilizzando la procedura telematica CIVA”. La verifica è da effettuarsi “secondo la periodicità di cui all’allegato VII al d.lgs. 81/08, che decorre dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro
    richiedere le verifiche periodiche successive alla prima ai soggetti di cui al comma 13 dell’art. 71 del d.lgs. 81/08 e s. m. i., da effettuarsi sempre secondo la periodicità di cui all’allegato VII al d.lgs. 81/08
  • comunicare all’Inail – utilizzando la procedura telematica CIVA e alla ASL/ARPA competenti la cessazione dell’esercizio, il trasferimento di proprietà e lo spostamento (in quest’ultimo caso è anche necessario dichiarare una nuova messa  in servizio dell’attrezzatura o dell’insieme), al fine di consentire l’aggiornamento della banca dati informatizzata
  • in caso di attrezzature o di insiemi comprendenti membrature esercite in regime di scorrimento viscoso o di fatica oligociclica, è necessario sottoporre tali attrezzature alle prescrizioni tecniche di conservare tutti i verbali delle verifiche effettuate (messe in servizio, verifiche periodiche e riparazioni) da esibire ai soggetti incaricati in sede di verifica

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